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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15246/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di intimazione e della presupposta cartella di pagamento relativi a IRPEF e IRAP per l’anno d’imposta 2007. I giudici di merito avevano ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo e poi rigettato l’appello del contribuente, affermando la regolare notifica della cartella tramite raccomandata diretta del concessionario e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, interrotta dalla successiva intimazione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: ha censurato, in modo promiscuo, la motivazione e la pretesa violazione di legge sulla notificazione della cartella; ha sostenuto che la notifica non fosse provata, che fosse necessaria la produzione della copia integrale della cartella e che il disconoscimento della relata fosse stato erroneamente ritenuto generico; ha dedotto ulteriori errori sulla prova della notifica e sull’omessa produzione degli originali del ruolo e della relata; ha contestato la nullità dell’intimazione per omessa notifica della cartella; infine ha lamentato l’erroneità della decisione sulla prescrizione, sostenendo sia la decadenza sia l’applicabilità della prescrizione quinquennale anziché decennale. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che l’appello del contribuente dovesse essere dichiarato inammissibile per tardività e per acquiescenza alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo, rilevando in sintesi che: i motivi erano spesso formulati in modo promiscuo, mescolando vizi di violazione di legge e vizio motivazionale; mancava una puntuale descrizione delle modalità di notificazione e delle produzioni di merito; la notifica diretta della cartella mediante raccomandata A/R da parte dell’agente della riscossione è modalità pienamente valida e si perfeziona con l’avviso di ricevimento, senza necessità di relata; per dimostrare la notifica non occorre l’originale della cartella, essendo sufficiente la matrice o copia con relazione di notifica; la doglianza sulla nullità dell’intimazione cade perché la notifica della cartella è stata ritenuta regolare; quanto alla prescrizione, per i crediti tributari erariali IRPEF e IRAP vale il termine ordinario decennale, in assenza di una diversa previsione. Il ricorso incidentale dell’ente è stato dichiarato assorbito, perché condizionato all’eventuale accoglimento del ricorso principale. Il contribuente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    i motivi di ricorso non possono cumulare in modo promiscuo censure eterogenee; il vizio motivazionale non può essere confuso con la violazione di legge e il motivo deve essere specifico e autosufficiente.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure, senza formalismi eccessivi ma in modo da consentire la comprensione della fattispecie.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso non è necessaria una relata di notifica separata.

  • art. 2700 c.c.

    l’avviso di ricevimento e l’attestazione dell’agente postale fanno fede fino a querela di falso circa l’avvenuta consegna e la relazione tra consegnatario e destinatario.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere regole diverse sulla notificazione degli atti tributari, ma ritenuto non decisivo nel caso di notifica diretta ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 7 l. n. 890 del 1982

    richiamato dal ricorrente, ma non applicato alla notifica diretta della cartella effettuata ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto pertinente alla notificazione diretta della cartella tramite raccomandata A/R.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di adempimenti ulteriori in ipotesi di irreperibilità relativa, ma non applicabile alla notifica diretta ritenuta valida dalla Corte.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    la censura di decadenza era inammissibile perché, una volta accertata la regolare notifica della cartella, la questione andava sollevata con l’impugnazione della cartella stessa.

  • art. 2953 c.c.

    la cartella non impugnata nei termini non trasforma automaticamente ogni credito tributario in soggetto alla prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; la prescrizione resta quella propria del tributo, salvo diversa previsione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    in difetto di una disciplina speciale, la prescrizione ordinaria è decennale.

  • art. 1, commi 184 e 185, L. n. 145 del 2018

    richiamata dall’ente come base della definizione agevolata invocata dal contribuente; la Corte non ha esaminato nel merito l’eccezione per difetto di produzione documentale.

  • art. 3 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato come disciplina di raffronto per la definizione agevolata dei debiti fiscali.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati nel ricorso incidentale per sostenere la tardività del ricorso introduttivo e dell’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata per omessa pronuncia sulla tardività.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla pretesa acquiescenza del contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se cumula in modo promiscuo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente il fatto storico controverso e le norme asseritamente violate.
  • La notificazione diretta della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione può essere validamente eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata separata, e si perfeziona alla data risultante dall’avviso di ricevimento.
  • Ai fini della prova della notifica della cartella non è indispensabile produrre l’originale o la copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o di copia della cartella corredata dalla relazione di notifica, o dell’estratto di ruolo equipollente.
  • Le censure in cassazione che presuppongono una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili se non si confrontano con l’accertamento compiuto dal giudice di merito e con le modalità concrete della notificazione ritenute in sentenza.
  • La mancata impugnazione tempestiva della cartella non comporta automaticamente l’applicazione della prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.: il termine di prescrizione resta quello proprio del credito tributario, e per i tributi erariali come IRPEF e IRAP, in assenza di diversa previsione, opera il termine ordinario decennale.
  • Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa che investa questioni pregiudiziali o preliminari ha natura condizionata e va esaminato solo se il ricorso principale viene accolto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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