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Sentenza

Sentenza n. 3097/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del silenzio serbato dal Comune di Bellagio sulla richiesta presentata in data 01.08.2024 dalla ricorrente, al fine di ottenere l’occupazione temporanea di suolo pubblico per iniziative promozionali; nonché: - per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Bellagio di provvedere in modo espresso in relazione alla summenzionata istanza; - e per la conseguente condanna del Comune di Bellagio a provvedere sulla domanda; - con riserva di ripetizione dei danni patiti e patendi, per equivalente economico, nonché del danno da ritardo sino a oggi maturato, previa conversione del rito da speciale a ordinario; - in via subordinata, per l’annullamento: - della nota, prot. n. REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0161297 del 30.08.2024, ricevuta in pari data, con la quale lo SUAP ha affermato che “[…] la pratica è in fase di valutazione. Il Suap ha provveduto ad istruire il procedimento entro i 30 giorni dalla ricezione e lo concluderà entro i termini stabiliti dalla normativa. Stante quanto sopra, si rappresenta che l’istanza, alla data attuale non ha trovato accoglimento e, pertanto, l’occupazione non potrà avere inizio sino al rilascio dell’autorizzazione (in caso di accoglimento dell’istanza). Vista la richiesta sopra riportata, i tempi per la decisione della pratica risultano essere sospesi sino alla proposizione dei [n.d.r. del] chiarimento”; - dell’eventuale provvedimento di diniego - non conosciuto - che riprendesse le perplesse, illogiche e pretestuose motivazioni di cui alla predetta nota del 30.08.2024.

Giustizia amministrativa202402653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Bellagio sull'istanza del 1° agosto 2024 per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, nonché domanda risarcitoria connessa al ritardo; nelle more era intervenuto un provvedimento espresso di rigetto del 18 dicembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'inerzia del Comune rispetto all'istanza volta a ottenere l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico a fini promozionali e ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna dell'amministrazione a pronunciarsi e il risarcimento dei danni, incluso il danno da ritardo. In via subordinata, ha impugnato una nota dello SUAP del 30 agosto 2024 e l'eventuale successivo diniego. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato il provvedimento espresso di rigetto del 18 dicembre 2024. Con precedente ordinanza, il TAR aveva dichiarato improcedibile la domanda contro il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse e aveva disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria. Prima dell'udienza di merito, tuttavia, la società ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'intero ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa della ricorrente di non avere più interesse alla decisione: il giudice non può decidere nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve pronunciare l'improcedibilità. La decisione ha riguardato anche la domanda risarcitoria residua, rispetto alla quale la ricorrente aveva manifestato la sopravvenuta carenza d'interesse. Le spese di lite sono state compensate in considerazione delle ragioni della decisione e della sua natura processuale.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    Consente la conversione del rito speciale sul silenzio in rito ordinario ai fini della trattazione della domanda risarcitoria; la conversione era stata disposta con precedente ordinanza.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto d'interesse alla decisione; nel caso concreto il difetto è derivato dalla dichiarazione espressa della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dichiara espressamente e univocamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • A fronte di una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza d'interesse, il giudice non può decidere la controversia nel merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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