Cassazione Penale, Sentenza n. 2154/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che, pur accogliendo in parte le istanze, aveva qualificato il fatto al capo 2 come tentata rapina impropria (concorso di reati) e aveva confermato la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione con conseguente sostituzione della custodia cautelare con arresti domiciliari. Le censure riguardavano: presunta violazione dell'art. 273 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi (De Padova e Delle Grottaglie); errata qualificazione del fatto come tentata rapina impropria anziché furto tentato e erronea applicazione degli artt. 56 e 628 c.p. (Urbano); omissione di adeguata valutazione del rapporto temporale/di contiguità tra tentativo di sottrazione e uso della violenza o minaccia; rilievi sul pericolo di reiterazione non adeguatamente motivati
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: quelli di De Padova e Delle Grottaglie per genericità e aspecificità (mancata indicazione dei profili decisivi omessi dal Collegio cautelare); quello di Urbano per manifesta infondatezza delle censure in punto di qualificazione giuridica. La Corte ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U. n.34952/2012) secondo cui il tentativo di rapina impropria è configurabile quando l'agente compie atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà e poi usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità; non è richiesta una perfetta contestualità temporale purché sussista unità dell'azione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
consente la trattazione con contraddittorio cartolare; richiamato per dare atto della modalità di trattazione del procedimento
art. 273 cod.proc.pen.
invocato dalla difesa per censurare la motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non sufficienti a dimostrare violazione rilevante
artt. 81 cpv, 110, 648, 624, 625 n.2, 61 nn.2 e 5 cod.pen.
articoli richiamati nella qualificazione del fatto (concorso di reati, rapina impropria, furto, aggravanti e recidiva) e considerati dal Tribunale del Riesame nella valutazione della gravità indiziaria
art. 56 cod.pen.
riferito dalla difesa in relazione al concorso di reati e alla tipologia del tentativo; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione giurisprudenziale applicata dall'ordinanza impugnata
art. 628 cod.pen.
norma sulla rapina (e sue forme improprie); la Corte ha confermato che può configurarsi il tentativo di rapina impropria anche in assenza di previa sottrazione perfetta se sussiste unità dell'azione diretta alla sottrazione e poi alla violenza per assicurare l'impunità
Sez. U. n. 34952/2012 (Reina)
giurisprudenza consolidata cui la Corte si è richiamata: stabilisce la possibilità di configurare il tentativo di rapina impropria quando atti idonei alla sottrazione, non perfezionatisi per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, sono seguiti da violenza o minaccia per assicurare l'impunità
Sez. 2, n. 43764/2013; n. 11135/2017; n. 15584/2021
ulteriori precedenti di legittimità richiamati per precisare che non è necessaria la contestualità temporale stretta tra tentativo di sottrazione e uso della violenza, purché sussista un arco temporale che non interrompa l'unitarietà dell'azione
Massime di principio
- I ricorsi in Cassazione contro provvedimenti cautelari devono indicare con precisione i profili decisivi che si ritiene siano stati omessi o viziati: censure generiche o aspecifiche determinano l'inammissibilità
- La configurazione del tentativo di rapina impropria non richiede necessariamente la previa sottrazione perfezionata: è sufficiente che vi siano atti idonei alla sottrazione non completati per cause indipendenti dall'agente e che la successiva violenza o minaccia sia finalizzata ad assicurare il possesso o l'impunità, mantenendo l'unitarietà dell'azione
- Non è necessaria una contiguità temporale assoluta tra gli atti di sottrazione e l'uso della violenza/minaccia; la valutazione è pragmatica e si basa sull'unitarietà e la finalità dell'azione
- Le censure sulla motivazione in tema di pericolo di reiterazione devono essere specifiche: la semplice riproposizione di argomentazioni difensive senza illustrare perché la motivazione è carente non è efficace in sede di legittimità
- La giurisprudenza di legittimità (in particolare le pronunce delle Sezioni Unite) costituisce orientamento vincolante di riferimento; discostarsene richiede argomentazioni fondate e specifiche
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