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Sentenza

Sentenza n. 1700/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del decreto datato 18/11/2021 prot.n.-OMISSIS- con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Grosseto ha comunicato in pari data, via pec, al datore di lavoro e alla sig.ra -OMISSIS- via posta, il rigetto della domanda di sanatoria proposta in suo favore dal datore di lavoro -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202200124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in favore della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del 18 novembre 2021 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Grosseto aveva rigettato la domanda di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020. Il diniego si fondava sull'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro, il quale aveva presentato due domande di emersione per lavoratori agricoli: a fronte di un reddito dichiarato di euro 16.038,00, risultavano un volume d'affari di euro 90.880,00 e acquisti per euro 111.752,00. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'erronea valutazione della capacità economica, lamentando il mancato esame del volume d'affari, della documentazione contabile e del reddito della coniuge del datore di lavoro. In secondo luogo, ha censurato la durata del procedimento, ritenuta superiore al termine previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990, invocando anche i principi di buon andamento e tempestività. In terzo luogo, ha sostenuto che, considerata la prosecuzione del rapporto di lavoro sino al settembre 2022 e gli indirizzi ministeriali, l'amministrazione avrebbe dovuto valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla capacità economica, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020, poiché il datore di lavoro aveva presentato due domande di emersione. Tale disposizione impone una verifica della congruità della capacità economica rispetto al numero delle richieste e agli impegni retributivi e assicurativi derivanti dai rapporti di lavoro. Il parere negativo dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro è stato giudicato motivato e non superato dalla documentazione prodotta. Il reddito della coniuge era irrilevante, perché il reddito familiare complessivo è valutabile, ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020, soltanto nelle procedure relative al lavoro domestico o all'assistenza alla persona, non nel lavoro agricolo. Anche la documentazione contabile non era idonea a sovvertire il giudizio negativo: pur potendo essere considerati, per l'imprenditore agricolo, gli indici derivanti dalla dichiarazione IVA, dal volume d'affari al netto degli acquisti, dalla dichiarazione IRAP e dai contributi comunitari, la sproporzione tra volume d'affari e costi confermava l'insufficienza della capacità economica. Il motivo sui termini procedimentali è stato respinto perché, nei procedimenti in materia di immigrazione e cittadinanza, non trova applicazione automatica il termine ordinario di trenta giorni dell'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990; in assenza di un termine specifico, la giurisprudenza individua un limite ordinario di 180 giorni, comunque non tassativo. In ogni caso, il termine di conclusione è ordinatorio e acceleratorio: la sua violazione determina una mera irregolarità e non incide sulla legittimità del provvedimento conclusivo, salvo che una disposizione lo qualifichi espressamente come perentorio. Anche la domanda relativa al permesso per attesa occupazione è stata respinta: l'art. 103 d.l. n. 34/2020 non riconosce un diritto generale a tale permesso in caso di rigetto della domanda di emersione. La possibilità prevista dalla prassi amministrativa presuppone comunque una domanda valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti della procedura; l'insufficienza della capacità economica esclude tali presupposti. Il TAR ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale, valorizzando la natura eccezionale della procedura e la discrezionalità legislativa nella delimitazione dei relativi presupposti. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda, la limitata attività difensiva e la natura delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    La disposizione non prevede un generale diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di rigetto dell'istanza di emersione.

    La procedura di emersione è eccezionale e restrittiva; il permesso per attesa occupazione non è dovuto quando la domanda è rigettata per insufficiente capacità economica del datore di lavoro.

  • art. 9, comma 1, d.m. 27 maggio 2020

    L'ammissione alla procedura è condizionata al possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o di un fatturato ... non inferiore a euro 30.000 annui.

    Il datore di lavoro deve dimostrare il requisito reddituale o di fatturato previsto per l'accesso alla procedura di emersione.

  • art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020

    La valutazione del reddito complessivo del nucleo familiare [è consentita] esclusivamente per le procedure di emersione riguardanti lavoratori addetti al lavoro domestico o all'assistenza alla persona.

    Il reddito del coniuge o del nucleo familiare non può integrare il requisito economico nelle procedure relative al lavoro agricolo.

  • art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020

    Qualora il medesimo datore di lavoro presenti più dichiarazioni di emersione, la congruità della sua capacità economica in rapporto al numero delle richieste avanzate [deve essere] valutata ... tenendo conto degli impegni retributivi e assicurativi.

    La presentazione di più domande impone una verifica rafforzata della capacità economica complessiva; se questa non è congrua rispetto a tutte le domande, l'accoglimento è limitato secondo l'ordine cronologico, nei limiti del requisito reddituale.

  • art. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020

    Demanda al decreto interministeriale attuativo l'individuazione dei limiti di reddito richiesti al datore di lavoro ai fini dell'accesso alla procedura di emersione.

    La disciplina attuativa è autorizzata a determinare i requisiti reddituali del datore di lavoro.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999

    La verifica tiene conto degli impegni retributivi e assicurativi derivanti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicabile.

    Il parametro della capacità economica deve essere rapportato agli obblighi retributivi e assicurativi connessi ai rapporti di lavoro oggetto delle domande.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto consente all'interessato di presentare osservazioni e documentazione prima dell'adozione del provvedimento definitivo.

  • art. 2, comma 2, l. n. 241/1990

    Termine ordinario di 30 giorni per la conclusione del procedimento.

    Il termine ordinario non si applica automaticamente ai procedimenti in materia di immigrazione quando la disciplina speciale prevede o consente termini differenti.

  • art. 2, comma 4, l. n. 241/1990

    Termine di 180 giorni di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 241 del 1990.

    In assenza di una puntuale previsione per i procedimenti di immigrazione, il termine di 180 giorni è individuato dalla giurisprudenza come limite ordinario residuale, non tassativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il medesimo datore di lavoro presenta più domande di emersione ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, la capacità economica deve essere verificata in rapporto al numero complessivo delle richieste e agli impegni retributivi e assicurativi derivanti dai rapporti di lavoro, secondo l'art. 9, comma 4, d.m. 27 maggio 2020.
  • Nelle procedure di emersione relative al lavoro agricolo, il reddito del coniuge o il reddito complessivo del nucleo familiare non può essere utilizzato per integrare il requisito economico del datore di lavoro, poiché tale criterio è previsto solo per il lavoro domestico o l'assistenza alla persona.
  • Per l'imprenditore agricolo, volume d'affari, dati IVA, volume d'affari al netto degli acquisti, dichiarazione IRAP e contributi comunitari sono elementi valutabili della capacità economica, ma non impongono l'accoglimento della domanda quando la situazione contabile complessiva evidenzi una sproporzione tra ricavi e costi incompatibile con gli obblighi lavoristici derivanti dalle domande presentate.
  • Nei procedimenti in materia di immigrazione, la violazione del termine di conclusione, ove non espressamente qualificato come perentorio, non determina l'illegittimità del provvedimento tardivo: il termine ha natura ordinatoria e acceleratoria e l'amministrazione conserva il potere di provvedere dopo la sua scadenza.
  • L'art. 103 d.l. n. 34/2020 non attribuisce un diritto generale al permesso di soggiorno per attesa occupazione in caso di rigetto della domanda di emersione; tale possibilità presuppone una domanda valida ed efficace e un rapporto di lavoro conforme ai requisiti della procedura, sicché è esclusa quando il rigetto dipende dall'insufficiente capacità economica del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicità

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