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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29063/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione riguardante la custodia cautelare dal 05/10/2011 al 11/12/2013 in carcere e dagli arresti domiciliari dal 12/12/2013 all'08/03/2014, emessa dal Gip per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90 e art. 7 L. 203/91). Nonostante l'assoluzione successiva per insussistenza del fatto confermata in appello, il giudice della riparazione ha ritenuto ostativa la cosiddetta colpa grave/connivenza: Del Buono era presente e frequentava i familiari coinvolti nel traffico, partecipando materialmente per proprie esigenze lecite agli spostamenti tra Trentola Ducenta e Osimo e risultando presente nelle occasioni di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio; ciò avrebbe creato la falsa apparenza della sua piena partecipazione al reato e giustificato la misura cautelare.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico, confermando la valutazione della Corte territoriale secondo cui sussisteva una condotta ostativa di colpa grave/connivenza che esclude il diritto alla riparazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese del Ministero per complessivi euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione è stata interpretata nel senso che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente la sussistenza di una condotta ostativa consistente in dolo o colpa grave; la colpa rilevante è quella oggettiva che, secondo il parametro id quod plerumque accidit, poteva far prevedere un intervento dell'autorità giudiziaria e quindi rendere giustificata la misura cautelare.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina l'associazione e il traffico di sostanze stupefacenti: citata come titolo di reato posto a fondamento della misura cautelare originaria; la sentenza non interpreta il contenuto della norma ma l'ha richiamata come contestazione penale oggetto delle indagini.

  • art. 7 L. 203/1991

    Richiamata quale ulteriore norma penale posta a fondamento della custodia cautelare nell'ambito del procedimento principale; la decisione utilizza il riferimento per contestualizzare i fatti, senza fornire una interpretazione sostanziale della disposizione stessa.

Massime di principio

  • In un giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice compie una valutazione autonoma e non si limita a rimettere il giudicato penale: verifica se la condotta dell'interessato abbia oggettivamente contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità tale da giustificare la misura cautelare.
  • La colpa rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è di natura oggettiva (colpa grave) e non coincide con la colpa penale; si valuta se il comportamento fosse prevedibilmente idoneo a suscitare l'intervento dell'autorità giudiziaria secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit.
  • La semplice frequentazione di persone dedite ad illeciti può integrare connivenza ostativa alla riparazione quando sussista vicinanza spazio-temporale alle condotte illecite, presenza nelle operazioni di approvvigionamento/trasporto/stoccaggio o altri elementi che rendano la tolleranza del reato attiva o idonea a rafforzare la volontà criminosa.
  • Per chi intende chiedere la riparazione, è importante documentare in modo preciso e convincente l'assenza di consapevolezza o di comportamenti che possano essere valutati come tolleranza/connivenza: elementi probatori che dimostrino scopi leciti degli spostamenti, assenza di partecipazione materiale, e qualsiasi elemento che escluda una vicinanza oggettiva alle attività criminose sono fondamentali.
  • Gli elementi che più frequentemente influenzano negativamente la domanda di riparazione sono: presenza fisica ripetuta nei luoghi e nei momenti delle attività illecite, possesso di stupefacenti, rapporti stretti e collaborativi con i protagonisti del traffico, e comportamenti che possano essere percepiti come tolleranza attiva del reato.

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