Cassazione Penale, Sentenza n. 29063/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione riguardante la custodia cautelare dal 05/10/2011 al 11/12/2013 in carcere e dagli arresti domiciliari dal 12/12/2013 all'08/03/2014, emessa dal Gip per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90 e art. 7 L. 203/91). Nonostante l'assoluzione successiva per insussistenza del fatto confermata in appello, il giudice della riparazione ha ritenuto ostativa la cosiddetta colpa grave/connivenza: Del Buono era presente e frequentava i familiari coinvolti nel traffico, partecipando materialmente per proprie esigenze lecite agli spostamenti tra Trentola Ducenta e Osimo e risultando presente nelle occasioni di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio; ciò avrebbe creato la falsa apparenza della sua piena partecipazione al reato e giustificato la misura cautelare.
La decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico, confermando la valutazione della Corte territoriale secondo cui sussisteva una condotta ostativa di colpa grave/connivenza che esclude il diritto alla riparazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e al rimborso delle spese del Ministero per complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione è stata interpretata nel senso che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente la sussistenza di una condotta ostativa consistente in dolo o colpa grave; la colpa rilevante è quella oggettiva che, secondo il parametro id quod plerumque accidit, poteva far prevedere un intervento dell'autorità giudiziaria e quindi rendere giustificata la misura cautelare.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma che disciplina l'associazione e il traffico di sostanze stupefacenti: citata come titolo di reato posto a fondamento della misura cautelare originaria; la sentenza non interpreta il contenuto della norma ma l'ha richiamata come contestazione penale oggetto delle indagini.
art. 7 L. 203/1991
Richiamata quale ulteriore norma penale posta a fondamento della custodia cautelare nell'ambito del procedimento principale; la decisione utilizza il riferimento per contestualizzare i fatti, senza fornire una interpretazione sostanziale della disposizione stessa.
Massime di principio
- In un giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice compie una valutazione autonoma e non si limita a rimettere il giudicato penale: verifica se la condotta dell'interessato abbia oggettivamente contribuito a creare la falsa apparenza di responsabilità tale da giustificare la misura cautelare.
- La colpa rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è di natura oggettiva (colpa grave) e non coincide con la colpa penale; si valuta se il comportamento fosse prevedibilmente idoneo a suscitare l'intervento dell'autorità giudiziaria secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit.
- La semplice frequentazione di persone dedite ad illeciti può integrare connivenza ostativa alla riparazione quando sussista vicinanza spazio-temporale alle condotte illecite, presenza nelle operazioni di approvvigionamento/trasporto/stoccaggio o altri elementi che rendano la tolleranza del reato attiva o idonea a rafforzare la volontà criminosa.
- Per chi intende chiedere la riparazione, è importante documentare in modo preciso e convincente l'assenza di consapevolezza o di comportamenti che possano essere valutati come tolleranza/connivenza: elementi probatori che dimostrino scopi leciti degli spostamenti, assenza di partecipazione materiale, e qualsiasi elemento che escluda una vicinanza oggettiva alle attività criminose sono fondamentali.
- Gli elementi che più frequentemente influenzano negativamente la domanda di riparazione sono: presenza fisica ripetuta nei luoghi e nei momenti delle attività illecite, possesso di stupefacenti, rapporti stretti e collaborativi con i protagonisti del traffico, e comportamenti che possano essere percepiti come tolleranza attiva del reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →