Cassazione Civile, Ordinanza n. 11234/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La lite nasce da un giudizio promosso da una società per ottenere la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente addebitate e percepite dalla banca nell’ambito di un rapporto di conto corrente, con riferimento a interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e valute postergate. In appello la banca aveva contestato, tra l’altro, la legittimazione attiva della società attrice, sostenendo che fosse diversa dalla correntista originaria, e aveva eccepito che i versamenti della correntista avessero natura solutoria, con conseguente prescrizione delle rimesse anteriori al decennio dalla citazione. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 345, 81 e 115 c.p.c. per il rigetto dell’eccezione relativa alla legittimazione attiva/titolarità del diritto; 2) violazione degli artt. 2729 e 2946 c.c. e degli stessi artt. 115 e 345 c.p.c. in relazione alla prescrizione, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto affidato il conto e posto a suo carico oneri probatori non dovuti; 3) violazione delle regole sulle spese, assorbita dall’esito dei primi motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto alla questione della legittimazione/titolarità, la Cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la reale ratio della decisione impugnata, che aveva qualificato la vicenda come difetto di titolarità del rapporto e aveva valorizzato la non contestazione. Sul tema della prescrizione, invece, ha ritenuto fondato il ricorso perché, in presenza di conto corrente assistito da apertura di credito, l’eccezione di prescrizione poteva essere validamente sollevata dalla banca senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie né di provare preventivamente il limite del fido, secondo il principio delle Sezioni Unite 15895/2016.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla banca per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per censurare l’asserita introduzione di nuove allegazioni e produzioni in appello; la censura è stata ritenuta inammissibile nei primi due motivi.
art. 115 c.p.c.
La Corte d’appello lo ha applicato ritenendo non contestati fatti decisivi; la Cassazione ha distinto tra difetto di titolarità del rapporto e legittimazione ad causam, ma ha soprattutto rilevato che i primi motivi non colpivano la motivazione effettiva.
art. 81 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione attiva in caso di azione in nome proprio di un diritto altrui.
art. 2729 c.c.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma la Corte ha chiarito che la prova delle rimesse solutorie e del fido non era un onere preliminare necessario per l’eccezione di prescrizione.
art. 2946 c.c.
Richiamato quale termine di prescrizione ordinaria applicabile alla ripetizione dell’indebito nel rapporto di conto corrente.
SS.UU. 15895/2016
l’onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione ... è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte
Il semplice esercizio dell’eccezione di prescrizione da parte della banca è sufficiente a devolvere al giudice la relativa verifica; non è necessario indicare preventivamente le singole rimesse solutorie né dimostrare il limite del fido per rendere ammissibile l’eccezione.
Massime di principio
- Nelle controversie su ripetizione di indebito bancario, la trasformazione societaria non determina un soggetto giuridico diverso: la società risultante dalla trasformazione è la medesima titolare dei rapporti facenti capo alla compagine originaria, con conseguente improponibilità di una vera eccezione di difetto di legittimazione ad causam fondata solo sulla diversa veste formale.
- Quando la contestazione investe la titolarità del rapporto sostanziale e non la legittimazione processuale, la questione attiene al merito e può restare ferma, se non contestata tempestivamente, per effetto del principio di non contestazione.
- In tema di ripetizione di somme versate in conto corrente assistito da apertura di credito, l’eccezione di prescrizione proposta dalla banca è ammissibile con la sola allegazione dell’inerzia del correntista e della volontà di avvalersene, senza che l’istituto debba indicare specificamente le singole rimesse che reputa solutorie.
- Il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito non può pretendere, per paralizzare l’eccezione di prescrizione, che la banca fornisca già in via preliminare la prova completa del fido e della natura ripristinatoria o solutoria di ogni versamento; tali profili vengono accertati nel merito della controversia.
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