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Sentenza

Sentenza del 16/05/2017 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Cessione di azienda, il valore definito ai fini del registro fa fede anche per le imposte sui redditi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente contestava l'accertamento di una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda. L'Ufficio aveva assunto come base il valore dell'avviamento definitivamente determinato ai fini dell'imposta di registro, pari a 117.350 euro, invece del valore dichiarato ai fini delle imposte sui redditi, pari a 34.840 euro. La ricorrente sosteneva che l'accertamento ai fini del registro, definito mediante adesione dalla sola acquirente, non potesse produrre effetti automatici nei suoi confronti ai fini Irpef e lamentava anche un difetto di motivazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto legittimo utilizzare il valore dell'avviamento definito ai fini dell'imposta di registro come presunzione del maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi, ponendo sulla contribuente l'onere di dimostrare, con documentazione contabile o altri elementi, che il prezzo effettivamente incassato era quello inferiore dichiarato. Poiché la contribuente non si è costituita in appello e non ha fornito tale prova, l'accertamento è stato confermato. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Articoli 3, 97 e 53 della Costituzione

    Il principio di uguaglianza, buon andamento e capacità contributiva impone coerenza nella valutazione fiscale della medesima situazione economica.

    La sentenza richiama il principio di unitarietà dell'accertamento: lo stesso bene o fatto economico non dovrebbe avere, nello stesso contesto, valori fiscali divergenti per tributi diversi.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 131/1986

    Ai fini dell'imposta di registro, la base imponibile è collegata al valore venale in comune commercio dei beni trasferiti; l'Ufficio può quindi rettificare il valore dichiarato nell'atto.

  • Art. 68 del TUIR

    La plusvalenza è determinata, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto o altro costo fiscalmente riconosciuto del bene ceduto.

  • Art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015

    Per le cessioni di immobili e di azienda non è possibile presumere un corrispettivo maggiore di quello dichiarato sul solo presupposto del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro.

    La norma, qualificata come interpretativa, esclude l'automatica presunzione di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi basata esclusivamente sul valore accertato per l'imposta di registro. Occorrono ulteriori elementi, quali fatti certi o presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto presente un ulteriore elemento presuntivo e ha valorizzato anche l'assenza di prova contraria della contribuente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata nella sentenza

    Sentenze nn. 2575/1990, 14448/2000, 14581/2001, 4117/2002, 21055/2005, 12899/2007; ordinanze nn. 21020/2009 e 5743/2010.

    Secondo l'orientamento richiamato, il valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro può fondare l'accertamento induttivo della plusvalenza, salva la possibilità per il contribuente di superare la presunzione dimostrando il minor corrispettivo effettivamente percepito.

Massime di principio

  • Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro può costituire un importante elemento presuntivo per determinare la plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi, ma non dovrebbe operare automaticamente da solo alla luce dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015.
  • Quando l'Amministrazione contesta un corrispettivo maggiore, il contribuente deve fornire una prova concreta del prezzo effettivamente incassato, mediante contratto, pagamenti tracciabili, scritture contabili, bilanci, passività e altri elementi coerenti.
  • La definizione dell'accertamento ai fini del registro da parte dell'acquirente non equivale necessariamente a una confessione del cedente, ma può rafforzare la ricostruzione dell'Ufficio, soprattutto se accompagnata da ulteriori elementi presuntivi.
  • La mancata partecipazione al giudizio d'appello o l'assenza di una contestazione documentata può risultare decisiva: le circostanze non adeguatamente provate possono rendere fondata la presunzione del maggior corrispettivo.
  • In una situazione analoga occorre distinguere tra il valore venale rilevante per l'imposta di registro e il corrispettivo effettivamente percepito rilevante per le imposte sui redditi, dimostrando però con elementi specifici perché i due valori differiscono.

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