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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17027/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 20/12/2024 che aveva rigettato l'eccezione di violazione dell'art. 297 c.p.p. (regola di retrodatazione del termine di decorrenza della misura) e l'istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare. Il difensore ha sostenuto che i fatti oggetto del nuovo provvedimento erano già conosciuti (notifiche e ordinanze precedenti, aggravamento del 3/10/2023, informazione di garanzia di settembre 2023) e che quindi non vi era alcuna novità utile a fondare la nuova misura; ha inoltre censurato la sussistenza dei gravi indizi, in particolare quanto al vincolo associativo contestato, e la necessità della misura più gravosa, considerando anche le condizioni di salute e la datazione anteriore delle condotte.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la questione relativa all'applicazione della retrodatazione ex art. 297, comma 3, c.p.p. sia una quaestio facti che richiede verifiche di merito (connessione tra fatti, desumibilità dalle carte, decorrenza concreta dei termini) inammissibili in sede di legittimità; pertanto la questione va proposta al GIP ex art. 306 c.p.p. e, in caso di rigetto, al tribunale del riesame in appello ex art. 310 c.p.p., salvo che i termini fossero già scaduti al momento dell'ordinanza. Inoltre il ricorrente non ha indicato le date di scadenza dei termini, rendendo il motivo generico, e in sostanza ha impugnato la motivazione del GIP (fatto escluso in Cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 2). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Non essendo la misura automaticamente inefficace, non è stata disposta la rimessione in libertà; si è disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 cod. proc. pen.

    La retrodatazione del termine di decorrenza della misura richiede valutazioni di fatto sulla connessione tra procedimenti e sulla conoscibilità delle nuove contestazioni: sono verifiche meritorie non sindacabili in Cassazione, salvo che i termini fossero già scaduti al momento dell'ordinanza

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Strada processuale corretta per dedurre l'inefficacia della custodia per decorrenza dei termini: istanza al giudice per le indagini preliminari

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Mezzo di impugnazione avverso il provvedimento reiettivo del GIP in materia di misure cautelari (appello al tribunale in sede di riesame)

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di sindacare in Cassazione questioni che attengono alla motivazione di merito; il ricorso che si traduce in censura motivazionale è improcedibile in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Permette la condanna alla rifusione delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede gli adempimenti della Cancelleria in caso di provvedimento di rigetto o inammissibilità che non comporti la immediata remissione in libertà

Massime di principio

  • Una contestazione di mancata retrodatazione ex art. 297 c.p.p. impone valutazioni fattuali (connessione tra procedimenti, conoscibilità degli elementi) che la Cassazione non può effettuare: la via corretta è l'istanza ex art. 306 c.p.p. al GIP e, in caso di rigetto, il ricorso in riesame ex art. 310 c.p.p.
  • Se si vuol sostenere l'inefficacia della misura per decorrenza dei termini è indispensabile indicare con precisione le date rilevanti (data del primo titolo custodiale, data di scadenza dei termini) e dimostrare che, per effetto della retrodatazione, i termini risultavano già scaduti al momento dell'emanazione della nuova ordinanza
  • Non convertire in Cassazione censure che in realtà attaccano la motivazione di merito del giudice: tali censure sono inammissibili ai sensi dell'art. 311, comma 2 c.p.p.
  • In casi di pluralità di procedimenti collegati, documentare tempestivamente la conoscibilità degli elementi e chiedere le misure correttive (revoca/sostituzione) attraverso i rimedi di merito prima di rivolgersi alla Cassazione
  • Valutare il rischio di condanna alle spese e ammende per ricorsi manifestamente inammissibili; predisporre il ricorso indicando chiaramente i profili di diritto e i fatti-criterio che si presumono già scaduti per evitare la genericità

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