Sentenza del 10/10/2016 n. 7636 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Atti giudiziari - Fondo di investimento - Società di Gestione del Risparmio - Soggetto passivo di imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'individuazione del soggetto passivo e della legittimazione processuale in relazione agli atti giudiziari concernenti un fondo di investimento. Il fondo non è considerato un soggetto giuridico autonomo: non può quindi essere titolare, in proprio, di posizioni giuridiche attive o passive, né promuovere giudizi o resistere direttamente alle pretese di terzi. Tali funzioni spettano alla Società di Gestione del Risparmio, che opera quale soggetto rappresentativo e processualmente legittimato.
La decisione
La sentenza afferma che la Società di Gestione del Risparmio è il soggetto che deve essere considerato parte nei rapporti processuali riguardanti il fondo, anche ai fini dell'imposta sugli atti giudiziari. La SGR può agire in giudizio o resistere alle pretese di terzi; successivamente può rivalersi sul patrimonio del fondo, il quale risponde delle obbligazioni, ma soltanto tramite l'intermediazione della SGR. Il testo non contiene elementi sufficienti per determinare l'esito concreto del giudizio o identificare la parte formalmente vittoriosa.
Massime di principio
- Nei rapporti giudiziari relativi a un fondo comune di investimento, il fondo non va normalmente considerato un autonomo soggetto di diritto o una parte processuale distinta.
- La legittimazione ad agire o a resistere spetta alla Società di Gestione del Risparmio, che rappresenta il fondo nei rapporti con i terzi.
- Le obbligazioni riferibili al fondo possono gravare sul suo patrimonio, ma l'esecuzione del rapporto con i terzi deve passare attraverso la SGR.
- Ai fini dell'individuazione del soggetto passivo di un'imposta collegata a un atto giudiziario, occorre verificare chi sia il soggetto giuridicamente legittimato nel procedimento, non limitandosi a considerare il fondo come autonomo titolare del rapporto.
- In assenza del testo integrale della sentenza, non è possibile ricostruire con certezza le parti, la specifica imposta applicata o l'esito processuale concreto; la massima consente soltanto di ricavare il principio generale sulla soggettività del fondo e sulla legittimazione della SGR.
Testo integrale
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