Sentenza n. 50/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del d.a.spo. questorile n.276 del 7 dicembre 2024, di ogni altro atto presupposto, connesso e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO questorile biennale, con divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, adottato in relazione a episodi di lesioni e minacce asseritamente commessi durante o a margine di una partita
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo la violazione degli artt. 6 e 6-bis della legge n. 401/1989 e dell'art. 10, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, difetto di motivazione e perplessità. Ha contestato l'insufficienza del quadro indiziario, rilevando che il rapporto dei Carabinieri era stato redatto da militari non presenti alla partita e si fondava su dichiarazioni di terzi; ha evidenziato l'esistenza di elementi procedimentali e penali non univoci, tra cui la squalifica di un dirigente della squadra e la propria qualificazione, nel procedimento penale, quale persona offesa. Ha inoltre sostenuto che gli episodi si sarebbero verificati al di fuori della partita e dopo l'allontanamento degli spettatori, che l'amministrazione non avrebbe esaminato adeguatamente le osservazioni controdeduttive e che le prescrizioni di divieto sarebbero state indeterminate e sproporzionate.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il DASPO. La misura prevista dall'art. 6 della legge n. 401/1989 presuppone episodi o condotte violente verificatisi in occasione di manifestazioni sportive e deve essere funzionale alla tutela dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza nei luoghi interessati dagli eventi. Dalla documentazione è emerso che l'autorità riferente non era presente ai fatti; inoltre, pur risultando una situazione di conflittualità, le responsabilità individuali non apparivano chiaramente delineate, il quadro circostanziale era controverso, gli elementi probatori risultavano in parte contraddittori e l'istruttoria era stata svolta a notevole distanza temporale dall'incontro. Tali carenze non consentivano di ritenere adeguatamente comprovati i presupposti della misura. Le spese sono state compensate tra le parti. La precedente tutela cautelare era stata limitata alla possibilità del ricorrente di continuare a svolgere attività calcistica agonistica.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
presupposto della misura impugnata ... sono episodi, condotte, delitti caratterizzati da violenza, in occasione di manifestazioni sportive
Il DASPO richiede condotte violente collegate a una manifestazione sportiva e deve essere diretto a preservarne il regolare svolgimento, tutelando l'ordine pubblico, l'incolumità e la sicurezza pubblica.
art. 6-bis l. 401/1989
La norma è stata invocata dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La norma è stata invocata in relazione alle garanzie partecipative e alla mancata considerazione delle osservazioni controdeduttive, senza una specifica statuizione autonoma nella ratio decisoria.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989 presuppone l'accertamento, sulla base di un quadro istruttorio sufficientemente consistente, di condotte violente commesse in occasione di una manifestazione sportiva e funzionali a giustificare una misura preventiva a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- La mera emersione di una situazione di conflittualità durante o a margine di un evento sportivo non è sufficiente a fondare il DASPO quando le responsabilità individuali restano incerte, gli elementi probatori sono contraddittori e il rapporto dell'autorità procedente non deriva dalla percezione diretta dei fatti.
- La significativa distanza temporale tra l'evento sportivo e lo svolgimento dell'attività istruttoria può concorrere a rendere inadeguato il quadro conoscitivo posto a fondamento del DASPO, soprattutto quando si accompagna all'assenza di responsabilità chiaramente delineate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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