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Sentenza

Sentenza n. 12393/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza della sentenza n. 20183/2025 del 13 novembre 2025 pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis;

Giustizia amministrativa202604041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenza non definitivaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto del MEF del 18 dicembre 2025 adottato in asserita ottemperanza della sentenza TAR Lazio n. 20183/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito in via principale per l’ottemperanza e ha chiesto di dichiarare nullo il decreto ministeriale per violazione o elusione del giudicato. In primo luogo, ha sostenuto che il MEF, nel riconoscere il periodo intermedio tra la scadenza del termine per la domanda di transito e l’effettivo ingresso nella magistratura tributaria, avrebbe considerato soltanto l’anzianità maturata nella magistratura ordinaria, omettendo quella maturata nello svolgimento delle funzioni tributarie. In secondo luogo, ha dedotto che il Ministero avrebbe eluso il giudicato nella ricostruzione economica della carriera, azzerando gli scatti già maturati nella magistratura ordinaria e ricalcolando ex novo l’anzianità sulla base del sistema previsto per il nuovo ruolo. In via subordinata, ha domandato l’annullamento del decreto per violazione della legge n. 130/2022, degli artt. 104 e 108 Cost., violazione del principio di ragionevolezza, eccesso di potere per illogicità, manifesta iniquità e contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda principale di nullità per violazione o elusione del giudicato. Ha rilevato che la sentenza ottemperanda aveva imposto di computare il periodo lavorato tra il 14 febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024, ma non aveva stabilito né le modalità tecniche di imputazione di tale periodo ai diversi titoli di anzianità, né il cumulo dell’anzianità ordinaria con quella maturata nelle funzioni tributarie. Analogamente, la sentenza precedente non aveva accertato il diritto a uno specifico scatto stipendiale né cristallizzato un determinato meccanismo di ricostruzione della carriera, ma aveva demandato al Ministero una rinnovata istruttoria, imponendo di considerare gli scatti maturati nella magistratura ordinaria e di motivare il nuovo provvedimento. Le censure riguardano quindi la corretta applicazione della disciplina normativa e l’esercizio del potere riespanso, non la violazione di un comando giudiziale specifico e puntuale. Il giudice ha tuttavia riqualificato e convertito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., la domanda subordinata di annullamento, poiché il ricorso era stato notificato entro il termine decadenziale, conteneva specifici motivi di illegittimità e chiedeva espressamente l’annullamento. Ha disposto la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario e rinviato la causa all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026, riservando al definitivo la decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice dell’ottemperanza verifica se l’attività amministrativa successiva al giudicato abbia rispettato i vincoli conformativi derivanti dalla decisione.

  • art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato integra una patologia di nullità; nel caso concreto il vizio non è stato ravvisato perché il nuovo decreto non contrastava con un comando giudiziale specifico e puntuale.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    il giudice qualifica l’azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali

    Consente la riqualificazione e la conversione dell’azione quando la domanda subordinata di annullamento sia stata proposta tempestivamente e con specifici motivi.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione di annullamento deve essere rispettato affinché sia possibile la conversione dall’azione di ottemperanza a quella ordinaria di cognizione.

  • art. 71 c.p.a.

    La già presentata istanza di fissazione dell’udienza consente la prosecuzione del giudizio nel rito ordinario, con rinvio alla trattazione di merito.

  • art. 1, commi 7 e 8, l. 130/2022

    È indicata dal ricorrente quale disciplina sostanziale rilevante per la determinazione dell’anzianità e della progressione economica dei magistrati transitati nella magistratura tributaria; la relativa violazione resta da esaminare nel giudizio di cognizione convertito.

  • artt. 3-5 l. 425/1984

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della conservazione dei benefici di carriera maturati nella magistratura ordinaria; la questione non è stata decisa nel merito.

  • art. 51 d.lgs. 160/2006

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla progressione economica maturata nella magistratura ordinaria; la relativa applicazione sarà esaminata nel giudizio di annullamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la violazione o elusione del giudicato ricorre soltanto quando l’amministrazione disattenda una regola conformativa specifica e puntuale contenuta nella decisione; non è sufficiente contestare il modo in cui l’amministrazione ha interpretato e applicato la disciplina normativa nell’esercizio del potere riespanso.
  • Quando la sentenza di annullamento impone una riedizione del potere mediante rinnovata istruttoria, senza predeterminare in modo univoco il risultato o il meccanismo tecnico di decisione, le questioni non direttamente risolte dal giudicato restano soggette alle regole legali e devono essere fatte valere con l’ordinaria azione di annullamento.
  • Il sistema di tutela successivo a un giudicato di annullamento opera secondo un doppio binario: l’ottemperanza riguarda la violazione delle regole giudiziali derivanti dalla sentenza, mentre l’azione di annullamento riguarda la violazione delle regole legali nell’attività amministrativa successiva.
  • Se la domanda principale di nullità per violazione o elusione del giudicato è respinta, ma il ricorrente ha tempestivamente proposto anche una domanda subordinata di annullamento, con specifici motivi e richiesta espressa, il giudice può convertire l’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e disporre la prosecuzione del giudizio nel rito ordinario.
  • La conversione dall’azione di ottemperanza all’azione di annullamento presuppone il rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a.; non è sufficiente che l’azione di ottemperanza sia stata proposta entro il diverso termine prescrizionale dell’actio iudicati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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