Cassazione Civile, Ordinanza n. 27914/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo proposta dal debitore nei confronti della società creditrice. Il giudizio di primo grado ha rigettato l'opposizione; la Corte d'appello di Firenze ha poi respinto l'appello, confermando integralmente la decisione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 342 e 121 c.p.c., censurando la declaratoria di inammissibilità di un motivo di gravame da parte della Corte territoriale; con il secondo ha denunciato violazione o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., sostenendo che nel caso ricorresse litisconsorzio necessario tra più condebitori solidali. La doglianza sul primo motivo è stata ritenuta generica, perché non riportava il contenuto del motivo di appello dichiarato inammissibile né le censure ivi contenute. La doglianza sul secondo motivo è stata dichiarata inammissibile perché la Corte d'appello si è attenuta al principio secondo cui, nelle obbligazioni solidali, il creditore può agire separatamente contro i singoli coobbligati e non sussiste litisconsorzio necessario tra creditore e condebitori; il ricorrente invocava invece un diverso orientamento sul litisconsorzio processuale in presenza di più condebitori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità e il secondo perché la decisione impugnata era conforme all'orientamento per cui non esiste litisconsorzio necessario nelle azioni promosse dal creditore contro coobbligati solidali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La censura di appello deve essere specifica; in cassazione non basta lamentare in modo generico una supposta contraddizione della decisione senza riportare il contenuto del motivo dichiarato inammissibile.
art. 121 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne ricava un autonomo principio decisivo; la doglianza è stata comunque ritenuta generica.
art. 102 c.p.c.
Non sussiste litisconsorzio necessario tra creditore e coobbligati solidali; il creditore può agire separatamente contro ciascun debitore solidale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche e non consente di verificare il contenuto della censura, specie se non riproduce il motivo di appello asseritamente mal valutato.
- Nelle obbligazioni solidali il creditore non è tenuto a convenire in giudizio tutti i coobbligati: l'azione può essere proposta separatamente contro ciascuno di essi, senza litisconsorzio necessario.
- Il litisconsorzio necessario non può essere desunto in modo astratto dalla mera solidarietà passiva, ma richiede una struttura del rapporto processuale incompatibile con decisioni separate; se manca tale dipendenza o interrelazione obiettiva, la causa resta scindibile.
- La censura in cassazione che invochi un diverso orientamento giurisprudenziale non supera l'inammissibilità quando la decisione impugnata si sia correttamente allineata al principio consolidato applicabile al caso.
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