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Ordinanza

Ordinanza n. 1921/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 196/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia - Lecce, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare proposta contro un provvedimento comunale di rimozione di un'occupazione illegittima

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte privata ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento comunale. In appello è stata contestata, in particolare, la carenza di potere dell'amministrazione, sul presupposto che il provvedimento fosse riconducibile alla violazione dell'art. 20 del codice della strada e che il Comune non disponesse del relativo potere. È stata inoltre dedotta l'assegnazione di un termine asseritamente inferiore a quello legale, censura riferita tuttavia a un procedimento diverso da quello conclusosi con l'atto impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato facesse espressamente riferimento all'art. 107 del T.U.E.L. e rientrasse nel perimetro applicativo di tale disposizione; il verbale di contestazione della violazione dell'art. 20 del codice della strada è stato qualificato, prima facie, come mero presupposto o segnalazione, non come fonte esclusiva del potere esercitato. Non è stata quindi ravvisata, allo stato del giudizio cautelare, la carenza di potere dedotta. Il Collegio ha inoltre osservato che l'art. 1, comma 822, della legge n. 160/2019 richiede, per i provvedimenti di rimozione delle occupazioni illegittime, la previa redazione di un processo verbale di contestazione da parte di un pubblico ufficiale competente, senza limitarne la qualificazione; il verbale della polizia locale richiamava espressamente condotte di occupazione abusiva del suolo stradale ai sensi dell'art. 20 del codice della strada. La censura sul termine è stata ritenuta non pertinente perché riferita a un diverso procedimento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

    Costituisce la base normativa espressamente richiamata dal provvedimento comunale e, secondo il Collegio, ricade nel perimetro applicativo dell'atto impugnato.

  • art. 20 codice della strada

    La violazione contestata nel verbale della polizia locale richiama le condotte di occupazione abusiva del suolo stradale; il verbale è stato considerato, prima facie, quale presupposto o segnalazione del provvedimento.

  • art. 1, comma 822, legge n. 160/2019

    Per i provvedimenti di rimozione delle occupazioni illegittime richiede la previa redazione di un processo verbale di contestazione da parte di un competente pubblico ufficiale, senza specificarne ulteriormente la tipologia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, non sussiste prima facie carenza di potere quando il provvedimento comunale di rimozione di un'occupazione illegittima richiama espressamente l'art. 107 T.U.E.L. e rientra nel perimetro applicativo della disposizione; il verbale di contestazione della violazione dell'art. 20 del codice della strada può assumere funzione di presupposto o segnalazione, senza costituire necessariamente la fonte del potere esercitato.
  • L'art. 1, comma 822, della legge n. 160/2019 richiede, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimozione di un'occupazione illegittima, la previa redazione di un processo verbale di contestazione da parte di un pubblico ufficiale competente, senza specificare una particolare qualificazione del verbale.
  • È non pertinente, nel giudizio relativo a un provvedimento amministrativo, la censura concernente il termine assegnato in un procedimento diverso da quello che ha condotto all'adozione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliCircolazione stradale e viabilitàTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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