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Sentenza

Sentenza n. 1884/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto n. 5/03/3234/2023 del 18 dicembre 2023, emesso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e Basilicata, notificato in data 14 febbraio 2024, con cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa d'ufficio per complessivi 545 giorni (dal 14 agosto 2020 al 9 febbraio 2022) e con cui è stata disposta la riduzione del trattamento economico al 50% per il periodo dal 14 agosto 2021 al 9 febbraio 2022; nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico in misura intera per il medesimo periodo e per la conseguente condanna dell'Amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive.

Giustizia amministrativa202401757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di collocamento in aspettativa d'ufficio e di riduzione al 50% del trattamento economico per il periodo dal 14 agosto 2021 al 9 febbraio 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione, nel regolarizzare la sua posizione dopo un lungo periodo di assenza per infermità, lo ha collocato d'ufficio in aspettativa per complessivi 545 giorni, dal 14 agosto 2020 al 9 febbraio 2022, applicando la riduzione del trattamento economico alla metà per il periodo successivo ai primi dodici mesi. L'assenza era iniziata a seguito di un ictus ischemico. La Commissione Medica di Verifica di Napoli, con verbale del 15 dicembre 2021, lo aveva giudicato permanentemente inidoneo in modo assoluto al servizio nei ruoli ordinari e tecnici della Polizia di Stato, ritenendolo idoneo al transito nei ruoli civili. A seguito del ricorso gerarchico, la Commissione Medica Interforze di seconda istanza aveva riformato tale giudizio il 14 marzo 2022, dichiarando il dipendente permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio nel ruolo di appartenenza e attribuendo a tale giudizio efficacia retroattiva dal 15 dicembre 2021. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 68 del d.P.R. n. 3/1957, degli artt. 35, 36 e 38 Cost. e l'eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza, sostenendo che il superamento dei dodici mesi di aspettativa retribuita per intero fosse dipeso non dalla malattia, ma dal tempo occorso all'Amministrazione per correggere l'erronea valutazione della Commissione medica di prima istanza. Ha invocato i principi di proporzionalità, buona fede, tutela dell'affidamento e continuità reddituale. Con il secondo motivo, subordinato, ha dedotto la violazione degli artt. 37 del d.P.R. n. 3/1957 e 60 del d.P.R. n. 782/1985, contestando il calcolo del periodo di aspettativa: i primi 45 giorni avrebbero dovuto essere imputati a congedo straordinario, con conseguente differimento della decorrenza dell'aspettativa e del termine per la decurtazione stipendiale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che l'art. 68 del d.P.R. n. 3/1957, nel prevedere la riduzione alla metà del trattamento economico dopo i primi dodici mesi di assenza continuativa, presuppone un'assenza imputabile in modo lineare e continuativo allo stato di malattia. Nel caso concreto, invece, il giudizio di inidoneità assoluta del 15 dicembre 2021 era stato riformato dalla Commissione Medica Interforze di seconda istanza, che aveva riconosciuto l'idoneità parziale con decorrenza retroattiva dalla stessa data. Pertanto, l'assenza successiva al 15 dicembre 2021 era dipesa dal tempo necessario all'Amministrazione per correggere il proprio errore valutativo, non da una condizione patologica impeditiva imputabile al dipendente. L'applicazione automatica della decurtazione è stata quindi ritenuta contraria ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede, nonché lesiva del legittimo affidamento del dipendente. Il TAR ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, affermando che il congedo straordinario per infermità può precedere ed essere cumulato con l'aspettativa per infermità. L'Amministrazione avrebbe dovuto computare preliminarmente il periodo massimo di 45 giorni di congedo straordinario e far decorrere soltanto successivamente l'aspettativa; il calcolo dal primo giorno di malattia era dunque errato e avrebbe comunque comportato lo slittamento del termine per la riduzione stipendiale. Il decreto è stato annullato nella parte relativa alla riduzione del trattamento economico. È stato accertato il diritto del ricorrente alla retribuzione integrale per il periodo dal 14 agosto 2021 al 9 febbraio 2022, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e degli interessi legali sui singoli ratei. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 68 d.P.R. n. 3/1957

    superati i primi dodici mesi di assenza continuativa, il trattamento economico del dipendente sia ridotto alla metà

    La riduzione stipendiale dopo i primi dodici mesi opera nella situazione ordinaria in cui l'assenza sia continuativamente e unicamente imputabile allo stato di malattia; non può essere applicata meccanicamente quando il prolungamento dell'assenza dipenda da un errore valutativo dell'Amministrazione.

  • art. 37 d.P.R. n. 3/1957

    La disposizione è richiamata in relazione alla necessità di computare il congedo straordinario prima dell'aspettativa per infermità.

  • art. 60 d.P.R. n. 782/1985

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 37 del d.P.R. n. 3/1957 quale disciplina del congedo straordinario e del relativo computo rispetto all'aspettativa per infermità.

  • art. 97 Cost.

    I principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede devono informare l'azione amministrativa; è illegittimo addossare al dipendente le conseguenze economiche dell'errore dell'Amministrazione.

  • art. 3 Cost.

    L'interpretazione che neghi tutela economica al dipendente costretto all'inattività per correggere un errore amministrativo determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. n. 170/2007

    La previsione sul mantenimento del trattamento economico durante l'aspettativa speciale è valorizzata come indice sistematico del favor per la continuità reddituale durante fasi di incertezza amministrativa sullo stato di salute.

  • art. 16, comma 3, d.P.R. n. 51/2009

    La disposizione è richiamata quale ulteriore espressione del favor per il mantenimento integrale del trattamento economico nelle fasi di attesa di accertamenti amministrativi relativi alla salute del personale di polizia.

  • art. 29 d.P.R. n. 57/2022

    La norma, modificando l'art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, è richiamata nel medesimo argomento sistematico a tutela della continuità reddituale.

Massime di principio

  • La riduzione alla metà del trattamento economico prevista per il superamento dei primi dodici mesi di aspettativa per infermità non può essere applicata automaticamente quando il prolungamento dell'assenza sia stato determinato dal tempo necessario all'Amministrazione per correggere un proprio errore nella valutazione dell'idoneità al servizio.
  • Quando un organo medico amministrativo di seconda istanza riforma con efficacia retroattiva un giudizio di inidoneità assoluta, riconoscendo l'idoneità parziale dalla data del giudizio originario, l'assenza successiva a tale data non può essere considerata conseguenza di una condizione patologica impeditiva imputabile al dipendente, se essa dipende dal procedimento amministrativo di correzione dell'errore.
  • L'applicazione della disciplina economica dell'aspettativa per infermità deve rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buona fede, evitando di trasferire sul dipendente le conseguenze economiche pregiudizievoli di un errore imputabile all'Amministrazione.
  • Il congedo straordinario per motivi di salute deve precedere l'aspettativa per infermità ed è cumulabile con essa; pertanto, il periodo di aspettativa non può decorrere dal primo giorno di malattia se la normativa applicabile impone il previo computo del periodo massimo di congedo straordinario.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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