Corte di giustizia, Sentenza C-557/24
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 maggio 2026. — Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza contro Banca centrale europea. — Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Decisioni adottate dalla Banca centrale europea (BCE) relative a Banca Carige SpA – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli individui – Principio della tutela del legittimo affidamento – Conflitto di interessi – Proporzionalità – Parità di trattamento – Diritto di proprietà – Motivazione della sentenza del Tribunale. — Causa C-557/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte decide sull’impugnazione proposta da Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto la loro azione risarcitoria contro la BCE relativa alla vigilanza su Banca Carige. La Corte respinge quasi tutti i motivi, ma annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva escluso che l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario conferisse diritti ai privati e nella parte in cui non aveva esaminato alcuni argomenti sulla decisione sul capitale. Decidendo nel merito, respinge comunque il ricorso per risarcimento anche su tali profili, ritenendo che la BCE avesse rispettato il quadro normativo applicabile. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti.
Responsabilità extracontrattuale della BCE nella vigilanza prudenziale su Banca Carige: limiti della tutela del legittimo affidamento, della proporzionalità e dell’applicazione del diritto nazionale recepito nel MVU
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente escluso la responsabilità extracontrattuale della BCE per asserite violazioni del diritto dell’Unione e del diritto italiano applicabile nell’ambito della vigilanza su Banca Carige, in particolare riguardo: 1) al legittimo affidamento degli azionisti; 2) alla misura di intervento precoce del 9 dicembre 2016; 3) alla decisione sul capitale del 14 settembre 2018; 4) alla nomina di commissari straordinari in conflitto di interessi; 5) all’asserita lesione del diritto di proprietà e alla motivazione della sentenza del Tribunale.
Principio di diritto
La Corte conferma che, ai fini della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, occorre la violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisca diritti ai singoli, oltre a danno e nesso causale. Nel caso di specie respinge la maggior parte delle censure, ma annulla parzialmente la sentenza del Tribunale perché quest’ultimo ha erroneamente escluso che l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, applicabile alla BCE nel MVU, conferisse diritti agli azionisti e all’ente creditizio; inoltre rileva un’omessa pronuncia su ulteriori argomenti relativi alla decisione sul capitale. Per il resto, conferma che non vi era violazione del legittimo affidamento, né illiceità nella nomina dei commissari straordinari o nell’approvazione del capitale, e respinge il ricorso risarcitorio per difetto delle condizioni della responsabilità.
Norme richiamate
- Articolo 340 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 277 TFUE
- Regolamento (UE) n. 575/2013
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Direttiva 2013/36/UE
- Direttiva 2014/59/UE
- Direttiva (UE) 2017/1132
- Articoli 41, 47 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 53, comma 1, lettera d-bis), del d.lgs. n. 385/1993
- Articolo 53-bis, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 385/1993
- Articolo 56 del d.lgs. n. 385/1993
- Articolo 67, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 385/1993
- Articolo 69-octiesdecies del d.lgs. n. 385/1993
- Articolo 69-noviesdecies del d.lgs. n. 385/1993
- Articolo 71, comma 6, del d.lgs. n. 385/1993
- Articolo 72, comma 5, del d.lgs. n. 385/1993
- Articolo 72, paragrafi 1 e 4, della direttiva (UE) 2017/1132
Responsabilità extracontrattuale della BCE nella vigilanza su Banca Carige
La sentenza riguarda un’impugnazione proposta da Malacalza Investimenti Srl e Vittorio Malacalza contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il loro ricorso risarcitorio contro la BCE. La controversia nasce dalle misure di vigilanza prudenziale adottate dalla BCE nei confronti di Banca Carige SpA tra il 2014 e il 2019, incluse una misura di intervento precoce e una decisione sul capitale.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama il quadro del meccanismo di vigilanza unico istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013, in particolare gli articoli 4, 9 e 16, nonché il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE sui requisiti prudenziali. Sono inoltre centrali la direttiva 2014/59/UE sulle misure di intervento precoce e l’articolo 72 della direttiva (UE) 2017/1132 sul diritto di opzione nelle operazioni di aumento di capitale. Sul piano interno rilevano varie disposizioni del testo unico bancario italiano, tra cui gli articoli 53, 53-bis, 56, 67, 69-octiesdecies, 69-noviesdecies, 71 e 72.
Fatti essenziali
Banca Carige, soggetta alla vigilanza diretta della BCE dal 2014, aveva affrontato ripetute difficoltà patrimoniali e di liquidità. Nel 2016 la BCE adottò una misura di intervento precoce imponendo alla banca la presentazione di un piano strategico e operativo per ridurre i crediti deteriorati. Nel 2018 la BCE rifiutò il piano di conservazione del capitale e chiese un nuovo piano per ripristinare i requisiti patrimoniali entro il 31 dicembre 2018. Nel gennaio 2019 la BCE dispose l’amministrazione straordinaria, sostituendo gli organi sociali con commissari straordinari.
Motivi dell’impugnazione e struttura del giudizio
I ricorrenti deducevano sette motivi, centrati su legittimo affidamento, proporzionalità, parità di trattamento, conflitto di interessi dei commissari, diritto di proprietà, motivazione della sentenza del Tribunale e corretta qualificazione giuridica delle misure BCE. La Corte esamina preliminarmente la ricevibilità e poi procede a un controllo distinto dei diversi “illeciti” individuati dal Tribunale.
Legittimo affidamento e diritto di proprietà
La Corte conferma che il principio di tutela del legittimo affidamento richiede assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Né il silenzio della BCE né il suo semplice intervento di vigilanza possono integrare, da soli, tali assicurazioni. Perciò respinge le doglianze degli azionisti che assumevano di aver investito confidando nella stabilità di Banca Carige e nella correttezza dell’azione di vigilanza della BCE. Anche la censura fondata sul diritto di proprietà viene respinta, poiché non è stato dimostrato un nesso causale adeguato tra gli atti della BCE e la perdita di valore delle partecipazioni.
Misura di intervento precoce e parità di trattamento
La Corte conferma, in linea generale, la legittimità dell’azione della BCE nel ricondurre Banca Carige alla disciplina dell’intervento precoce. Tuttavia censura il Tribunale per aver escluso che l’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario conferisse diritti ai singoli: secondo la Corte, tale disposizione delimita le condizioni in cui la BCE può adottare misure incidenti sulla situazione giuridica dell’ente e dei suoi azionisti, e quindi attribuisce diritti tutelabili. Nonostante ciò, decidendo nel merito, la Corte respinge ugualmente la pretesa risarcitoria perché la BCE aveva accertato un rischio concreto e prevedibile di violazione dei requisiti prudenziali e non si era limitata a un generico rischio astratto.
Quanto alla parità di trattamento, la Corte rileva che i ricorrenti non hanno provato che altri enti creditizi in situazione comparabile fossero stati trattati diversamente dalla BCE. L’onere della prova resta in capo a chi allega la disparità, salvo eccezioni non dimostrate nel caso di specie.
Proporzionalità e decisione sul capitale
La Corte respinge la censura secondo cui la BCE avrebbe imposto termini irragionevolmente brevi per il ripristino patrimoniale. Ritiene che il Tribunale abbia correttamente considerato la situazione di rischio di Banca Carige e abbia sufficientemente motivato la conclusione per cui la BCE poteva esigere un piano rapido di rafforzamento patrimoniale. Tuttavia la Corte accoglie parzialmente la doglianza relativa all’omessa pronuncia: il Tribunale non aveva esaminato alcuni argomenti autonomi dei ricorrenti, in particolare quelli secondo cui la BCE sarebbe stata responsabile della situazione di crisi della banca e quelli concernenti ulteriori vizi della motivazione della decisione sul capitale. Per questo la sentenza viene annullata in parte qua.
Commissari straordinari e conflitto di interessi
La Corte conferma che il solo fatto che i commissari straordinari fossero stati in precedenza membri degli organi sociali di Banca Carige non basta a dimostrare un conflitto di interessi vietato dall’articolo 71, comma 6, del testo unico bancario e dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2014/59. Occorrono elementi concreti che facciano ragionevolmente prevedere un’azione di responsabilità in nome della banca contro tali persone. La Corte respinge quindi le censure dei ricorrenti su questo punto.
Esito complessivo e dispositivo
La Corte annulla parzialmente la sentenza del Tribunale solo per due aspetti: l’erronea esclusione della natura attributiva di diritti dell’articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), del testo unico bancario, e l’omessa pronuncia su alcuni argomenti relativi alla decisione sul capitale. Per il resto, respinge l’impugnazione e, decidendo definitivamente sulla controversia, respinge anche il ricorso risarcitorio nella parte corrispondente. Le spese sono poste a carico di Malacalza Investimenti e Vittorio Malacalza.
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