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Sentenza

Sentenza n. 12394/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento della valutazione negativa espressa dalla I Sottocommissione esaminatrice del concorso per 146 magistrati tributari in ordine alla seconda prova scritta svolta dalla ricorrente, come verbalizzata dalla Commissione nella seduta del 23.09.2025 pubblicata in data 2.10.2025; nonché contro ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e consequenziale, ivi inclusi specificamente, per quanto di ragione, i criteri fissati dalla Commissione esaminatrice nel verbale del 4.6.2025 per l’idoneità dei singoli elaborati;

Giustizia amministrativa202514953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: valutazione di non idoneità, con voto di 13/30, del secondo elaborato scritto del concorso per 146 magistrati tributari, e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere superato la preselezione e conseguito 21/30 nel primo elaborato scritto, ha ottenuto 13/30 nel secondo elaborato, vertente sul diritto civile, con conseguente non ammissione alla prova orale poiché il bando richiedeva almeno 18/30 in ciascun elaborato. Ha dedotto: i) difetto di motivazione, assumendo che il voto numerico fosse insufficiente in ragione della genericità dei criteri fissati dalla Commissione; ii) contraddittorietà, manifesta ingiustizia, illogicità e violazione dei criteri, sostenendo che il proprio elaborato fosse completo, corretto e chiaro, anche sulla base di un parere pro veritate; iii) disparità di trattamento rispetto a un elaborato di altro candidato valutato positivamente; iv) illegittima composizione della sottocommissione per violazione dell'art. 5, comma 3, del bando, asserendo che il componente assente avrebbe dovuto essere sostituito esclusivamente da un supplente, nonché per violazione dell'art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001, in relazione alla pubblicazione successiva dell'attestazione di assenza di conflitti di interesse. Ha inoltre contestato l'oscuramento delle sottoscrizioni apposte al verbale di correzione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione mediante voto numerico, poiché la Commissione aveva previamente fissato criteri sufficientemente determinati, riferiti alla correttezza formale e terminologica, alla pertinenza, coerenza ed esaustività della trattazione, alla conoscenza degli istituti e dei principi fondamentali e alla capacità di analisi e di argomentazione. Tali criteri, per la natura teorico-pratica delle prove giuridiche, non dovevano essere trasformati in griglie automatiche. Il giudice ha escluso di poter sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, essendo ammissibile il sindacato soltanto in presenza di errori di fatto, abnormità, manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento, superficialità, incompletezza o manifesta disparità, non dimostrati nella specie. Il parere pro veritate è stato ritenuto inidoneo a sovrapporsi alla valutazione della Commissione. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché il mero confronto con un altro elaborato non dimostra l'applicazione di criteri differenti e ogni prova scritta ha carattere individuale, salvo casi limite di assoluta coincidenza. Quanto alla composizione della sottocommissione, il TAR ha ritenuto che l'art. 5, comma 3, del bando prevedesse una facoltà organizzativa, non l'obbligo di ricorrere esclusivamente ai supplenti; la sottocommissione aveva comunque operato nel numero di nove membri e il componente più anziano aveva assunto le funzioni del presidente assente secondo l'art. 4-quater d.lgs. 545/1992. La ricorrente non aveva inoltre dimostrato una concreta incidenza della composizione sull'esito della prova. L'oscuramento delle firme non ha inciso sull'identificabilità dei componenti, indicati nel verbale, né sulla validità delle operazioni; eventuali contestazioni sulla veridicità delle attestazioni del verbale avrebbero richiesto querela di falso. Infine, l'art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001 non rende la pubblicazione preventiva dell'attestazione di assenza di conflitti condizione di validità degli atti, e la pubblicazione successiva non provava né l'omissione delle verifiche né l'esistenza di incompatibilità concrete. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il voto numerico nelle prove concorsuali può soddisfare l'obbligo di motivazione quando siano stati previamente fissati criteri di valutazione sufficientemente determinati.

  • art. 97 Cost.

    I criteri preventivi di valutazione costituiscono presidio di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

  • art. 9 del bando di concorso

    sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta

    La soglia minima doveva essere conseguita in ciascun elaborato; il voto di 13/30 nel secondo elaborato giustificava la non ammissione alla prova orale.

  • art. 5, comma 3, del bando di concorso

    Con il decreto di cui al comma 1, o con successivo decreto, possono essere nominati i componenti supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

    La disposizione attribuisce una facoltà organizzativa e non impone il ricorso esclusivo ai supplenti, consentendo, nel rispetto della composizione prevista, una diversa articolazione dei componenti effettivi.

  • art. 4-quater d.lgs. 545/1992

    In caso di assenza del presidente della sottocommissione, le relative funzioni possono essere assunte dal componente più anziano in servizio, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001

    La norma disciplina obblighi di comunicazione e pubblicazione relativi agli incarichi e alle attestazioni sull'assenza di conflitti di interesse, senza rendere la pubblicazione preventiva condizione di validità dell'attività svolta o degli atti adottati.

Massime di principio

  • Nelle prove scritte di un concorso pubblico, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio tecnico-discrezionale della commissione quando siano stati previamente fissati criteri di valutazione idonei a rendere ricostruibile l'iter valutativo e sufficientemente specifici rispetto alla natura della prova.
  • Nei concorsi per prove giuridiche, criteri riferiti alla correttezza formale, alla pertinenza e completezza della trattazione, alla conoscenza degli istituti e alla coerenza dell'argomentazione possono essere sufficientemente determinati anche senza griglie analitiche o automatismi di attribuzione del punteggio.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-giuridica a quella della commissione esaminatrice; il sindacato è limitato ai vizi di legittimità immediatamente rilevabili, quali errore di fatto, travisamento, abnormità, manifesta illogicità, arbitrarietà, superficialità, incompletezza o manifesta disparità.
  • Un parere pro veritate predisposto da un esperto di parte non può sovrapporsi alla valutazione della commissione esaminatrice, salvo che evidenzi specifici e macroscopici vizi logici o errori di fatto del giudizio contestato.
  • La mera comparazione tra l'elaborato insufficiente di un candidato e quello sufficiente di altro candidato non dimostra disparità di trattamento, poiché le prove scritte sono valutazioni individuali e non comparabili, salvo casi limite di assoluta coincidenza o di manifesta applicazione di criteri differenti.
  • La violazione formale delle regole di composizione della commissione o degli obblighi di pubblicazione delle attestazioni sui conflitti di interesse rileva ai fini dell'illegittimità delle operazioni concorsuali solo se il ricorrente dimostra una concreta incidenza sulla regolarità della procedura, sull'imparzialità o sull'esito della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereVizi formali non invalidanti

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