Cassazione Penale, Sentenza n. 27733/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione di confisca per €180.000,00 disposta ai sensi dell'art. 648-quater c.p., contestando la ricostruzione del giudice di merito secondo cui residuerebbe un profitto non ristorato. Il ricorrente sostiene che l'ingiusto profitto (per €650.000,00) è stato integralmente ripristinato alla curatela fallimentare tramite transazioni per complessivi €690.000,00 (€470.000 versati da Bianchi e €220.000 versati da Pallavidini), per cui non sussisterebbe alcun ulteriore profitto confiscabile; denuncia altresì errore nella duplicazione del profitto fra autoriciclaggio e riciclaggio e vizio di applicazione dell'art. 648-quater c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente valutato le risultanze processuali (in particolare l'ammontare del profitto e le transazioni accettate dalla curatela) e abbia legittimamente scorporato le somme ristorate a favore del fallimento limitando la confisca alla differenza residua di €180.000,00. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non ha spiegato coerentemente perché fossero versate somme superiori al profitto dichiarato e che la censura richiedeva un esame di merito non consentito in sede di legittimità; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-quater cod. pen.
La norma è stata applicata per disporre la confisca del "profitto del reato" nella misura residua non ristorata: il giudice ha calcolato il profitto originario e ha detratto le somme transattive effettivamente ristorate e accettate, mantenendo la confisca sulla differenza.
art. 648-bis cod. pen.
Richiamato come reato presupposto (bancarotta) nell'ambito della ricostruzione dei profitti; la Corte ha valorizzato la distinzione tra reati presupposto diversi ai fini dell'attribuzione delle somme ristorate.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Richiamato relativamente alla fattispecie di autoriciclaggio contestata al ricorrente; la Corte ha confermato la necessità di collegare le somme ristorate al profitto specifico attribuito al reato di autoriciclaggio.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è frutto di patteggiamento ex art. 444; la Corte ha ritenuto pacifici i fatti e gli ammontari indicati nella pronuncia di patteggiamento, limitando il sindacato di legittimità sui punti di diritto non meramente di fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la condanna alle spese del procedimento e per la comminazione della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza: sentenza n. 34290 del 17/05/2023 (Sez. 6)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve modulare la confisca in ragione del profitto "attuale" al momento dell'applicazione, ossia al netto delle restituzioni effettivamente poste in essere e accettate dalla vittima; principio applicato dal giudice di merito nella decisione impugnata.
Massime di principio
- La confisca del profitto del reato va calcolata sul "profitto attuale" al momento dell'applicazione e quindi al netto delle restituzioni o riparazioni effettivamente realizzate e accettate dalla vittima: pagamenti comprovati alla parte lesa possono ridurre l'ammontare confiscabile.
- Le somme versate da terzi (o da altri coimputati) riducono il profitto imputabile al singolo autore solo se è provabile il collegamento tra tali versamenti e il profitto del reato contestato a quel soggetto; se le somme sono riferibili a profitti distinti o a reati presupposto differenti, non possono automaticamente essere scorporate dal profitto dell'imputato.
- La duplicazione del "profitto" tra reati diversi è vietata: se più reati riguardano la stessa porzione di provento, occorre evitare confische multiple sul medesimo profitto. Tuttavia, quando i reati presupposto sono parzialmente diversi o i benefici economici sono distinti, il giudice può attribuire le somme a profitti differenti.
- In Cassazione non è consentito un ampio sindacato di merito sulle ricostruzioni fattuali e probatorie: le censure che richiedono l'esame puntuale delle prove o una diversa valutazione dei fatti sono spesso inammissibili se non specificamente fondate e supportate.
- In sede difensiva è essenziale documentare in modo chiaro e coerente la destinazione e la causa dei pagamenti transattivi (contenuto dell'atto di transazione, accettazione della curatela, vincoli di destinazione) per dimostrare la piena estinzione o riduzione del profitto confiscabile.
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