Ordinanza n. 1065/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari provvisorie ex artt. 55 e 56 c.p.a.: - del provvedimento prot. 10174/U del 05.08.2025 con il quale il Comune di Lacco Ameno ha dichiarato la decadenza degli atti anticipata occupazione ex art. 38 c.n. n. 3 del 17.03.2008 e prot. 8721 del 03.07.2008 rilasciati in favore del ricorrente in ragione del “mancato pagamento dei canoni demaniali relativi alle annualità dal 2017 al 2024”; - della nota prot. 7609 del 17.06.2025 del Responsabile del III Settore LL.PP. del Comune di Lacco Ameno, recante richiesta di trasmissione delle ricevute di pagamento dei canoni demaniali dal 2017 al 2025 e dell'addizionale regionale; - della nota prot. 8688 del 09.07.2025 del Comune di Lacco Ameno recante avvio del procedimento di revoca degli atti di anticipata occupazione n. 3 del 17.03.2008 e prot. 8721 del 03.07.2008; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. Per quanto riguarda l’istanza ex art. 116 c.p.a., notificata il 07/10/2025 e depositata in giudizio il 15/10/2025, per l’annullamento: - del silenzio significativo (di rigetto) formatosi sull’istanza di accesso del 08.08.2025 avanzata dal ricorrente nei confronti del Comune di Lacco Ameno, al fine di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti: “1) di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi ai lavori di rifacimento della piazza denominata Duca Duca (che ricomprende le aree demaniali di cui agli atti di anticipata occupazione ex art. 38 c.n.) ivi compreso il certificato di collaudo ed ultimazione delle opere; 2) degli atti relativi alla regolarità contributiva (sub specie di pagamento dei canoni demaniali) di tutti i concessionari demaniali siti nel Comune di Lacco Ameno (anche con oscuramento dei dati sensibili); c) di eventuali ed ulteriori provvedimenti di decadenza/revoca adottati dall’amministrazione comunale nei confronti dei concessionari demaniali inadempienti”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio significativo di rigetto formatosi sull'istanza di accesso del 8 agosto 2025; nel giudizio principale, provvedimento di decadenza da atti di anticipata occupazione demaniale per mancato pagamento dei canoni dal 2017 al 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento comunale che ha dichiarato la decadenza dagli atti di anticipata occupazione demaniale, nonché gli atti precedenti di richiesta della documentazione sui pagamenti e di avvio del procedimento di revoca. Con separata istanza ex art. 116 c.p.a., proposta nell'ambito del giudizio principale, ha chiesto l'accesso agli atti relativi ai lavori di rifacimento di una piazza comprendente le aree demaniali interessate, agli atti concernenti il pagamento dei canoni demaniali da parte di tutti i concessionari demaniali del Comune e ad eventuali ulteriori provvedimenti di decadenza o revoca adottati nei confronti di concessionari inadempienti. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza per genericità, lesione della riservatezza dei terzi e mancanza dei presupposti soggettivi dell'accesso. Il TAR ha rilevato d'ufficio un ulteriore profilo di inammissibilità parziale, concernente le richieste relative a tutti gli altri concessionari demaniali, per omessa notificazione dell'istanza ex art. 116 c.p.a. ai concessionari, qualificabili come controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di accesso né il ricorso principale. Rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73 c.p.a., che le richieste riferite alla regolarità contributiva di tutti i concessionari demaniali e agli eventuali provvedimenti adottati nei loro confronti coinvolgono soggetti controinteressati, ha prospettato l'inammissibilità parziale dell'istanza per omessa notificazione a tali soggetti, come richiesto dall'art. 116, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha quindi assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sulla questione, rinviando la causa alla camera di consiglio del 26 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati
Quando l'istanza di accesso ex art. 116 c.p.a. riguarda documenti riferibili a soggetti controinteressati, essa deve essere previamente notificata anche a questi ultimi; l'omessa notificazione può determinare l'inammissibilità parziale della domanda.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Se il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sul punto prima di decidere.
Massime di principio
- L'istanza ex art. 116 c.p.a. deve essere notificata, oltre che all'amministrazione, agli eventuali controinteressati individuabili in relazione ai documenti richiesti; l'omessa notificazione rende inammissibile la domanda nella parte riferita a tali soggetti.
- Sono controinteressati, rispetto a una richiesta di accesso concernente la loro regolarità contributiva o provvedimenti amministrativi adottati nei loro confronti, i soggetti cui i documenti richiesti si riferiscono direttamente e la cui sfera giuridica può essere incisa dall'ostensione.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una causa di possibile inammissibilità non previamente discussa, deve instaurare il contraddittorio sulla questione assegnando alle parti un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., senza definire immediatamente il giudizio.
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