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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08544/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna dell'imputato. Dal testo emerge che il ricorrente censurava, in particolare, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo implicitamente che il fatto dovesse essere ritenuto tenue. Contestava inoltre la determinazione della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente motivata, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva reiterata. La Corte di cassazione ha però ritenuto che le doglianze sul 131-bis fossero inammissibili perché la Corte di merito aveva escluso la tenuità oggettiva del fatto valorizzando le modalità della condotta, l'arbitrarietà dell'allontanamento e la violazione dei permessi, oltre alla particolare intensità del dolo; tali apprezzamenti sono stati giudicati non manifestamente illogici e quindi insindacabili in sede di legittimità. Anche le censure sulla pena sono state considerate reiterative di motivi già dedotti in appello e respinti con motivazione ritenuta adeguata, specie perché la pena era stata irrogata nel minimo e non era possibile applicare le attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva reiterata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa sulla base delle modalità della condotta e della particolare intensità del dolo; tale valutazione di merito è insindacabile in cassazione se non affetta da evidenti vizi logici.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito valorizzi in modo non manifestamente illogico le modalità della condotta e una particolare intensità del dolo.
  • Le valutazioni di merito sulla tenuità del fatto non sono rivalutabili in cassazione se sorrette da motivazione adeguata e prive di evidenti vizi logici.
  • Le doglianze sulla pena sono inammissibili in sede di legittimità quando si risolvano in una mera riproposizione di censure già sollevate in appello e disattese con motivazione congrua.
  • La non concedibilità delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva reiterata può legittimare il mantenimento della pena irrogata, specie se contenuta nel minimo edittale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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