Cassazione Penale, Sentenza n. 5759/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che confermava la condanna, sollevando cinque motivi: 1) contestazione dell'elemento oggettivo della rissa (mancanza del numero minimo di partecipanti e affermazione che l'imputato fosse solo paciere); 2) assenza del dolo specifico necessario per la rissa (l'imputato avrebbe solo reagito per difesa con mere spinte); 3) vizio nell'applicazione della recidiva reiterata e mancata verifica concreta dell'accresciuta capacità a delinquere, nonché contestazione del fatto che la recidiva non avrebbe effettivamente aumentato la pena; 4) carenza di motivazione nel rigetto delle attenuanti generiche, tenuto conto del ruolo marginale e delle difficili condizioni di vita dell'imputato; 5) illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione della pena (pena vicina al minimo edittale) e contestazione del calcolo degli aumenti per recidiva e aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili per genericità i primi due motivi (elemento oggettivo e soggettivo), ritenendo che il ricorrente non abbia specificamente confutato le ragioni espresse dalla Corte di appello. I restanti motivi (recidiva, attenuanti, entità della pena) sono stati dichiarati manifestamente infondati: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di appello sul punto della recidiva reiterata (i precedenti, seppur datati, denotano inclinazione alla violenza), ha spiegato che la recidiva può essere riconosciuta anche se non è stato concretamente applicato l'aumento di pena (aumento che in talune ipotesi è facoltativo e soggetto ai limiti dell'art. 63, comma 4), e ha richiamato la consolidata discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti e nell'apprezzamento della pena purché non contraddittoria. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 588 cod. pen.
rissa; secondo comma prevede una pena diversa da quella ordinaria (aggravata)
La Corte di merito ha ritenuto integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma; tale circostanza modifica il trattamento sanzionatorio rispetto al primo comma e può incidere sul calcolo dell'aumento per recidiva
art. 99, quarto comma, cod. pen.
La recidiva reiterata comporta un aumento pari alla metá della pena
La norma prevede l'aumento per recidiva reiterata (metà della pena), ma la Corte ha chiarito che l'applicazione dell'aumento è facoltativa in presenza di concorso con altre circostanze ad effetto speciale e soggetta ai limiti di cui all'art. 63, comma 4
art. 63, quarto comma, cod. pen.
Si applica solo la circostanza più grave, ma la pena può essere aumentata
In caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale si applica la più grave; tuttavia è possibile aumentare la pena entro i limiti indicati dal comma, e tale possibilità giustifica la considerazione della recidiva anche se l'aumento non è stato concretamente irrogato
art. 133 cod. pen.
Definisce i criteri per l'apprezzamento delle attenuanti generiche; la Cassazione ha ribadito che il giudice di merito ha ampia discrezionalità e non deve necessariamente considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, purché la motivazione non sia contraddittoria e riporti gli elementi ritenuti decisivi
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale che indica uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge). La Corte ha rilevato che l'impugnazione basata su tale motivo deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione del giudice di merito, diversamente è generica e inammissibile
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità per motivi non specifici; la Corte l'ha richiamata per affermare che il ricorso che non contrasta punto per punto la motivazione impugnata è aspecifico e inammissibile
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- I motivi di cassazione che contestano valutazioni di fatto (partecipazione al fatto, dolo) sono spesso dichiarati inammissibili se non affrontano specificamente e punto per punto la motivazione del giudice di merito.
- Il riconoscimento della recidiva può essere dichiarato anche se il giudice non ha operato l'aumento di pena concreto: l'applicazione dell'aumento può essere facoltativa o limitata dal concorso di circostanze ad effetto speciale (art. 63, comma 4) e la mancata irrogazione dell'aumento non implica necessariamente che la recidiva non sia stata ritenuta sussistente.
- La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria, omessa o illogica. Non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi favorevoli, basta che indichi quelli decisivi (art. 133 cod. pen.).
- Per la quantificazione della pena, se la pena base è contenuta entro il limite medio-edittale il giudice non è tenuto a fornire una motivazione analitica su ogni criterio soggettivo: un richiamo alla adeguatezza e agli elementi ritenuti decisivi può essere sufficiente.
- Chi propone ricorso contro una decisione penale deve formulare censure specifiche che si confrontino con la motivazione impugnata; la mera reiterazione delle argomentazioni già respinte dal giudice di appello rende il ricorso inammissibile per aspecificità.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e comminare un pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
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