Cassazione Penale, Ordinanza n. 16779/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, conseguenza automatica della declaratoria di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il motivo dedotto in Cassazione riguardava la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendosi che il giudice di merito non avrebbe valutato correttamente la tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito, il quale aveva considerato non solo i precedenti penali coevi al fatto, ma anche quelli recenti, evidenziando plurime condanne per reati della stessa indole.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito abbia già valutato in modo congruo gli elementi ostativi, compresi i precedenti penali recenti e della stessa indole, e la censura in cassazione si limiti a riproporre questioni già disattese.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già specificamente esaminate e confutate dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. il giudice può e deve valorizzare non solo i precedenti coevi al fatto, ma anche quelli recenti, specie se numerosi e relativi a reati della medesima indole, perché incidono sulla valutazione della particolare tenuità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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