Cassazione Penale, Sentenza n. 22302/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo trascorso agli arresti domiciliari in un procedimento per tentato omicidio di BOROSU Danut; il G.i.p. ha poi disposto l'archiviazione riconoscendo la legittima difesa. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda ritenendo che il silenzio della CRUDU al primo interrogatorio e le dichiarazioni della madre dessero conto di una condotta gravemente imprudente o dolosa. La ricorrente ha impugnato in Cassazione denunciando travisamento della prova, mancata applicazione delle indicazioni della sentenza rescindente e carenza di motivazione circa l'individuazione di condotte dolose o di colpa grave causalmente connesse alla misura restrittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma. La Corte ha rilevato che il giudice di merito non si era attenuto alle indicazioni della sentenza rescindente e al nuovo testo dell'art. 314 cod. proc. pen., ha censurato il travisamento delle dichiarazioni della madre e l'uso del silenzio come prova ostativa, e ha disposto la liquidazione delle spese sostenute nel grado di Cassazione a favore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
riferimento al nuovo testo secondo cui il silenzio non puo' piu' rilevare quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione
La Corte interpreta che, alla luce della modifica normativa e della sentenza rescindente, l'esercizio della facolta' di non rispondere non puo' di per se' giustificare il rigetto della domanda di riparazione: occorre invece individuare condotte dolose o di colpa grave effettivamente causalmente connesse all'instaurazione della misura restrittiva
artt. 56, 575 cod. pen.
Norme richiamate nel quadro fattuale (tentato omicidio e concorso con eventuale causa di giustificazione); nel giudizio di riparazione hanno rilievo solo nella misura in cui le condotte contestate, se accertate con elementi concreti e causalmente rilevanti, possano escludere il diritto alla riparazione
Sentenza n. 44577/2022 (Sez. IV, Corte di Cassazione)
Giurisprudenza di rinvio che ha stabilito la necessita' di accertare un rapporto causale tra condotte dolose o gravemente colpose dell'interessato e la misura restrittiva, e che il silenzio non puo' essere valorizzato di per se' quale elemento ostativo alla riparazione
Massime di principio
- L'esercizio della facolta' di non rispondere nell'interrogatorio di convalida non puo' essere considerato di per se' idoneo ad escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il silenzio e' neutro salvo che sia accompagnato da altri elementi concreti e causalmente rilevanti
- Per negare la riparazione il giudice deve individuare e motivare condotte specifiche dell'interessato, dolose o di colpa grave, che abbiano effettivamente dato causa o concorso a dare causa all'adozione della misura restrittiva
- Le dichiarazioni di terzi (ad es. familiari o testimoni) devono essere valutate con attenzione e non travisate: una ricostruzione che trasformi il contenuto delle deposizioni puo' rendere la motivazione viziata e giustificare l'annullamento
- La Corte di rinvio deve conformarsi alle indicazioni della Cassazione quando queste impongono accertamenti di fatto e criteri di valutazione delle prove; il mancato rispetto di tali indicazioni rileva come vizio di motivazione
- Quanto alle spese, la compensazione richiede ragioni di eccezionale gravita'; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta che, in caso di accoglimento del ricorso di cassazione per annullamento con rinvio, il giudice del rinvio provveda alla liquidazione delle spese sostenute nel grado di cassazione a favore dell'ammissione
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