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Sentenza

Sentenza n. 1123/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 20.12.2024, n. 1315, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20 dicembre 2024, n. 1315, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, del 20 dicembre 2024, n. 1315, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, e condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente € 2.000, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. La ricorrente aveva notificato la decisione all’Amministrazione il 2 ottobre 2025; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito senza contestare né dimostrare l’avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati: decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, il Ministero non ha provato l’adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato, benché gravasse su di esso il relativo onere probatorio. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare la carta del docente e accreditarvi € 2.000, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, che l’actio iudicati sia fondata e che, quindi, debba ordinarsi all’Amministrazione scolastica il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente ed accreditando sulla stessa la somma di € 2.000,00 con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione gli atti giuridici e materiali necessari per conformarsi al giudicato, fissando un termine per l’adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 2 ottobre 2025;

    L’esecuzione del titolo nei confronti dell’amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 2697 c.c.

    Considerato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, onde non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;

    Nel giudizio di ottemperanza, una volta azionato il titolo, spetta all’amministrazione dimostrare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni da esso derivanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie a carico dell’amministrazione, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare esecuzione al giudicato, fissando un termine per provvedere.
  • A fronte dell’azione di ottemperanza, l’amministrazione che deduca l’adempimento del titolo esecutivo ha l’onere di provarlo; la mera costituzione in giudizio senza contestazioni né prova dell’adempimento non impedisce l’accoglimento della domanda.
  • In caso di persistente inadempimento all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, indicando il termine per l’intervento sostitutivo e le modalità per comunicare l’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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