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Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 13.6.2024, n. 154, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 13 giugno 2024, n. 154, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 2.500 euro, oltre interessi legali e, per l’eventuale eccedenza rispetto al tasso legale, rivalutazione monetaria. La ricorrente aveva notificato la decisione all’Amministrazione il 26 giugno 2025; era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito ma non ha contestato il ricorso né provato l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. L’Amministrazione è stata ordinata a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito di 2.500 euro con i relativi accessori. Il Collegio ha nominato, per l’eventuale perdurante inadempimento, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o, in mancanza, all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La disposizione fonda il potere del giudice dell’ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente di fissare una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata quantificata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può essere intrapresa l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni debitrici.

  • art. 2697 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Incombe su chi afferma l’avvenuto adempimento l’onere di provarlo; il Ministero, non avendo contestato né documentato l’esecuzione del titolo, non ha assolto tale onere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice deve ordinare all’amministrazione il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a conformarsi al titolo esecutivo.
  • L’amministrazione che eccepisca o intenda far valere l’avvenuto adempimento del giudicato deve fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio, in assenza di contestazioni e documentazione dell’adempimento, non esclude la fondatezza dell’actio iudicati.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme, un’attività ulteriore quale l’emissione di un titolo o di una carta elettronica, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta appartenente alla struttura amministrativa competente, assegnandogli un termine per l’esercizio sostitutivo del potere.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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