Cassazione Civile, Ordinanza n. 03782/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico IRPEF per l’anno 2006, emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, con cui l’Ufficio aveva rideterminato un reddito molto superiore a quello dichiarato, valorizzando incrementi patrimoniali e spese ritenuti incompatibili con la capacità reddituale dichiarata. In particolare erano stati considerati finanziamenti infruttiferi, redditi di capitale non dichiarati, collaboratrice domestica, immobili e box, nonché versamenti e operazioni patrimoniali collegati a società partecipate dalla contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello e annullato l’accertamento. In Cassazione l’Agenzia deduceva: violazione delle regole sulle preclusioni e sul devolutum (artt. 112, 329, 346 c.p.c. e norme del rito tributario), per avere la CTR deciso su censure non proposte o non ritualmente riproposte; errata declaratoria di ammissibilità dei motivi di appello contro la motivazione della sentenza di primo grado; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla marcata sproporzione tra l’esborso complessivo e la modesta entrata asseritamente giustificativa; violazione della disciplina del redditometro e della presunzione sulle spese per incrementi patrimoniali, per l’abbattimento di un quinto degli esborsi; errata valutazione del rilievo dei disinvestimenti e dei redditi pregressi; erronea considerazione del giudicato formatosi su controversie relative alle società partecipate; mancato esercizio, da parte del giudice tributario, dei poteri di rideterminazione esatta del merito della pretesa.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse omesso l’esame di un fatto decisivo: la rilevantissima sproporzione tra gli esborsi patrimoniali accertati e la minima entrata indicata come giustificativa, circostanza centrale rispetto alla ratio dell’accertamento sintetico. Ha invece rigettato il primo, secondo, quarto, quinto e sesto motivo, ritenendo corretta la CTR sulle questioni processuali e sulla applicazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, nonché sulla motivazione e sul meccanismo di “spalmatura” quinquennale delle spese per incrementi patrimoniali. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e regolazione anche delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
quarto, quinto e sesto comma
Nel testo ratione temporis applicabile, l’accertamento sintetico può fondarsi su indici di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali; queste ultime si presumono sostenute nell’anno di effettuazione e nei quattro precedenti, salvo prova contraria del contribuente, che può dimostrare l’inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
artt. 3 ss. D.M. 10 settembre 1992
Richiamati come base regolamentare degli indici del redditometro; l’Ufficio può fondarsi su tali coefficienti presuntivi.
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
Le questioni non accolte devono essere specificamente riproposte, ma l’onere riguarda l’appellato vittorioso, non l’appellante.
art. 346 c.p.c.
Le questioni assorbite o non accolte devono essere riproposte in modo chiaro e univoco dalla parte vittoriosa in primo grado, altrimenti si intendono rinunciate.
art. 329 c.p.c.
Per l’appellante opera l’acquiescenza rispetto ai capi autonomi della sentenza non impugnati, con formazione del giudicato interno.
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
La rimessione al primo giudice non era stata richiesta; l’appello era diretto all’integrale riforma della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve esporre svolgimento del processo e ragioni della decisione; la motivazione non era però nulla nel caso concreto.
art. 2909 c.c.
Richiamato in tema di giudicato, ma la Corte ha escluso che le controversie sulle società partecipate avessero efficacia pregiudicante automatica sul presente giudizio.
art. 337 c.p.c.
Richiamato con riferimento all’efficacia di giudicati o decisioni in altri processi, ma senza riconoscere un effetto vincolante nel caso concreto.
artt. 2 e 7 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per i poteri del giudice tributario di determinazione del merito della pretesa, ma il motivo è stato comunque assorbito o respinto nei limiti indicati.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per i limiti del devolutum in appello.
art. 277 c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri decisori del giudice nel processo.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; la motivazione della sentenza impugnata lo superava.
art. 132 c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità solo se impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Concorre a definire il dovere di motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame di fatto decisivo; solo il vizio ex n. 5 è stato accolto nel caso concreto.
art. 53 Cost.
Richiamato nel primo motivo in relazione ai limiti dell’impugnazione e alla corretta struttura del processo tributario.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012
La riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. ha ristretto il controllo sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
L. n. 134 del 2012
Legge di conversione della riforma che ha modificato il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di appello, le questioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte dall’appellato vittorioso; l’appellante, invece, è vincolato solo all’impugnazione dei capi autonomi non investiti dall’appello, secondo le regole sul giudicato interno.
- L’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 può fondarsi sugli indici di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali; una volta dimostrati tali elementi, l’onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore grava sul contribuente.
- La presunzione sulle spese per incrementi patrimoniali opera, nel testo ratione temporis applicabile, con “spalmatura” dell’esborso sull’anno di sostenimento e sui quattro precedenti, configurando una disciplina di favore per il contribuente quanto alla ripartizione temporale della spesa.
- In sede di legittimità, il vizio motivazionale è rilevante solo entro il perimetro del minimo costituzionale: la sentenza è nulla solo se la motivazione manca, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non bastando censure di insufficienza o non condivisione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- Integra omesso esame di un fatto decisivo il mancato confronto con una circostanza fattuale centrale e specificamente dedotta che costituisca la ratio dell’accertamento o della decisione, come la macroscopica sproporzione tra capacità reddituale dichiarata ed esborsi patrimoniali contestati.
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