Sentenza n. 853/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) del provvedimento, di data e numero sconosciuti, mai comunicato al ricorrente, con il quale viene dichiarato rinunciatario per non aver provveduto all’immatricolazione nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2025 e il 21 luglio 2025 nell’ambito della procedura per l'accesso al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026 indetta dall’Università Vita-Salute San Raffaele; b) dell’elenco conferme interesse pubblicato sul sito web dell’anzidetta Università nell’ambito della procedura per l'accesso al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026; c) della comunicazione mail del 24 luglio 2025 indirizzata al ricorrente, in cui si conferma la sua esclusione dalla procedura di immatricolazione per non aver provveduto all’immatricolazione online nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 ed il 21 luglio 2025 e l’utilizzo dell’elenco conferme interesse per la procedura di immatricolazione; d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; nonché per l’accertamento: del diritto del ricorrente ad essere immatricolato nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026, presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di rinuncia all’immatricolazione, elenco conferme di interesse e comunicazione di esclusione dalla procedura di immatricolazione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato al novecentesimo decimo posto nella graduatoria finale per 750 posti disponibili, aveva manifestato la volontà di immatricolarsi. Egli ha contestato la dichiarazione di rinuncia derivante dal mancato perfezionamento dell’immatricolazione nel periodo dal 1° luglio 2025 alle ore 12:00 del 21 luglio 2025, sostenendo che il cosiddetto elenco conferme di interesse non fosse previsto dal bando e introducesse illegittimamente una fase procedimentale ulteriore. Ha dedotto, in sostanza, la violazione della lex specialis, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento del diritto all’immatricolazione. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo adottato né partecipato all’adozione degli atti della procedura.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell’Università e della Ricerca, poiché estraneo alla gestione della procedura e privo di coinvolgimento nell’adozione degli atti impugnati. Nel merito ha respinto il ricorso. Il bando prevedeva, dapprima, la manifestazione online della volontà di immatricolarsi e, successivamente, l’immatricolazione dei candidati utilmente collocati, con l’avvertenza che il mancato perfezionamento dell’immatricolazione, mediante caricamento dei documenti e pagamento della prima rata entro il termine stabilito, avrebbe comportato la rinuncia e la decadenza dal diritto all’immatricolazione. L’elenco conferme di interesse è stato quindi ritenuto uno strumento ricognitivo dei candidati che avevano confermato l’interesse e che risultavano utilmente collocati per procedere all’immatricolazione, non una fase procedimentale illegittimamente aggiunta. Il giudice ha inoltre affermato che incombe sui candidati l’onere di leggere attentamente le istruzioni, controllare il sito dell’Ateneo e rispettare le scadenze, poiché il bando attribuiva alle pubblicazioni sul sito valore di comunicazione ufficiale. La comunicazione individuale ricevuta dal ricorrente confermava, ma non sostituiva, gli avvisi pubblici. Il meccanismo è stato ritenuto ragionevole e proporzionato, funzionale al rapido scorrimento della graduatoria e gravante sui candidati con un onere di controllo minimo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il giudice amministrativo, adito in sede cautelare, può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ove siano completi il contraddittorio e l’istruttoria e non siano proposti motivi aggiunti o regolamenti.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti non si sono opposte alla decisione immediata.
art. 7 del bando di ammissione
La pubblicazione sul sito internet ha “valore di comunicazione ufficiale”; i candidati devono manifestare la volontà di immatricolarsi e, successivamente, procedere all’immatricolazione entro il termine previsto, a pena di rinuncia e decadenza.
Il bando ha previsto una sequenza di adempimenti distinta tra manifestazione della volontà di immatricolarsi e perfezionamento dell’immatricolazione, attribuendo valore ufficiale alle pubblicazioni sul sito dell’Ateneo.
art. 7.1 del bando di ammissione
I candidati che nel periodo previsto non dichiareranno la volontà di immatricolarsi saranno dichiarati rinunciatari.
La manifestazione della volontà di immatricolarsi costituisce un primo adempimento necessario per essere considerati nella successiva fase di immatricolazione.
art. 7.2 del bando di ammissione
Le immatricolazioni saranno aperte dal 01 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del 21 luglio 2025; il mancato upload dei documenti o il mancato versamento della prima rata nei termini comporta la rinuncia e la decadenza dal diritto all’immatricolazione.
Il mancato perfezionamento dell’immatricolazione entro la finestra temporale stabilita determina la rinuncia e la decadenza, anche quando il candidato abbia previamente manifestato interesse all’immatricolazione.
Massime di principio
- Quando il bando di una procedura selettiva distingue tra manifestazione della volontà di immatricolarsi e successivo perfezionamento dell’immatricolazione, il candidato deve adempiere a entrambe le fasi entro i termini stabiliti; la mancata immatricolazione comporta la decadenza se tale conseguenza è prevista dalla lex specialis.
- L’elenco dei candidati che hanno confermato l’interesse all’immatricolazione può costituire uno strumento organizzativo coerente con il bando, anche se non nominato con la stessa espressione, quando svolge la funzione di individuare i candidati utilmente collocati per il successivo perfezionamento dell’immatricolazione.
- Quando il bando attribuisce alle pubblicazioni sul sito istituzionale valore di comunicazione ufficiale, il candidato ha l’onere di consultare diligentemente il sito e rispettare le scadenze pubblicate; le comunicazioni individuali eventualmente inviate dall’amministrazione non sostituiscono gli avvisi pubblici se il bando dispone diversamente.
- Un meccanismo di conferma dell’interesse e di successiva decadenza per mancato perfezionamento dell’immatricolazione non è sproporzionato o irragionevole quando è previamente conoscibile, richiede un onere di controllo ordinario e consente il rapido aggiornamento della graduatoria e lo scorrimento dei posti disponibili.
- La legittimazione passiva nel giudizio amministrativo spetta all’amministrazione che ha adottato o partecipato all’adozione degli atti impugnati; l’amministrazione estranea alla gestione della procedura deve essere estromessa dal giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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