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Sentenza

Sentenza n. 2464/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio datato 11.12.2025 e notificato a mani il 05.01.2026 dall’Ambasciata d’Italia ad -OMISSIS-, Prot. -OMISSIS-e Codice Pratica n. -OMISSIS- (doc. 2), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso l’accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio;

Giustizia amministrativa202600150

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato da un’Ambasciata d’Italia

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione consolare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto al rilascio del visto. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza le formalità necessarie. Il TAR ha rilevato d’ufficio che la procura, redatta in duplice lingua, non attestava né che la sottoscrizione fosse stata apposta in presenza del pubblico ufficiale né che quest’ultimo avesse previamente accertato l’identità del sottoscrittore. Da ciò derivava l’assenza di una valida autenticazione della procura e, conseguentemente, la mancanza della sottoscrizione del ricorso nel senso giuridico richiesto dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Il ricorrente ha inoltre notificato il ricorso dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025, sicché non sono state ritenute configurabili né la sanatoria prevista dall’art. 182, comma 2, c.p.c. né la rimessione in termini per errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito del diniego di visto. Ha ritenuto che la procura speciale alle liti, anche se rilasciata all’estero, fosse soggetta alle regole processuali italiane e dovesse contenere gli elementi tipici dell’autenticazione: identificazione preventiva del sottoscrittore e apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale. La procura non riportava tali elementi; pertanto, il difensore non poteva considerarsi munito di valida procura e il ricorso doveva reputarsi privo di sottoscrizione ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. Il vizio non era sanabile mediante l’art. 182, comma 2, c.p.c., ritenuto incompatibile con il processo amministrativo, né mediante rimessione in termini, poiché il ricorso era stato proposto dopo la pubblicazione della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11/2025 e non sussistevano oggettive ragioni di incertezza o gravi impedimenti di fatto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni e della prossimità temporale della pronuncia dell’Adunanza Plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    Il giudice richiama il principio secondo cui il processo celebrato in Italia è regolato dalla legge processuale italiana; tale criterio è stato applicato alla procura utilizzata nel giudizio amministrativo.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura speciale; la sottoscrizione giuridicamente rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di valida procura speciale.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; la disposizione è ritenuta applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    Dalla procura devono risultare l’identificazione preventiva del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la rilevazione d’ufficio della causa di inammissibilità che impedisce una pronuncia sul merito.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso privo della sottoscrizione richiesta è nullo; nel caso concreto la carenza di valida procura ha determinato la mancanza della sottoscrizione in senso giuridico.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è ritenuta espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare il vizio rilevato.

  • art. 73 c.p.a.

    Il giudice ha dato alle parti avviso del possibile profilo di inammissibilità e della definizione del giudizio con sentenza semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale alle liti rilasciata all’estero e utilizzata in un giudizio italiano deve rispettare i requisiti formali richiesti dalla legge processuale italiana; dalla dichiarazione di autenticazione devono risultare l’identificazione preventiva del sottoscrittore e l’apposizione della firma in presenza del pubblico ufficiale.
  • La mancanza degli elementi tipici dell’autenticazione della procura impedisce di ritenere il difensore validamente munito di procura speciale e determina, sul piano giuridico, la carenza della sottoscrizione del ricorso, con conseguente nullità e inammissibilità ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g), e 44, comma 1, lett. a), c.p.a.
  • Nel processo amministrativo la disciplina dell’art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce un principio generale applicabile e non consente di sanare una procura inizialmente nulla o inesistente, poiché la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; dopo la pubblicazione di una pronuncia chiarificatrice dell’Adunanza Plenaria non sono configurabili oggettive ragioni di incertezza sul regime della procura, salvo la presenza di specifici gravi impedimenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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