Sentenza n. 289/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell’atto di dirigenziale della Provincia di Savona n. 3826 del 30/10/2025, che dispone, ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della L. 241/1990, l’improcedibilità dell’istanza volta ad ottenere l’Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) ex art. 12 del D. Lgs 387/2003 e art. 28 della L.R. 16/2008 per la realizzazione e l’esercizio, nei territori dei Comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Bric dell’Eremita”, costituito da n. 6 aerogeneratori della potenza complessiva di 27 MW, comportante variante allo Strumento Urbanistico Generale (SUG) ai sensi dell’art. 52-quater e sexies del D.P.R. 327/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di improcedibilità dell’istanza di Autorizzazione Unica Provinciale per la realizzazione e l’esercizio del parco eolico “Bric dell’Eremita”
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui la Provincia di Savona aveva dichiarato improcedibile l’istanza di autorizzazione unica relativa a un impianto eolico di sei aerogeneratori, per complessivi 27 MW, comprendente anche le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale e, in particolare, una stazione elettrica asservibile a più impianti. La Provincia aveva ritenuto che il progetto fosse privo di opere connesse e infrastrutture indispensabili, poiché il progetto capofila di altro operatore, comprendente la medesima stazione elettrica, aveva ricevuto una valutazione di impatto ambientale statale negativa. La ricorrente ha dedotto, in via principale, la violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, del punto 13.1 del d.m. 10 settembre 2010 e dell’art. 9, comma 9-undecies, del d.l. 181/2023, nonché difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Ha sostenuto che il proprio progetto comprendeva le opere di connessione, che la stazione comune era stata individuata nell’ambito della soluzione tecnica predisposta dal gestore di rete e che le modifiche richieste da Terna potevano essere apportate durante il procedimento autorizzativo, senza incidere sulla procedibilità dell’istanza. Ha inoltre evidenziato che il proprio progetto era stato positivamente valutato dalla Regione Liguria con esclusione dalla VIA, mentre la VIA negativa riguardava un progetto diverso. In via subordinata, ha dedotto la violazione dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, sostenendo che la Provincia avrebbe dovuto sospendere il procedimento e sollecitare un’eventuale integrazione della valutazione ambientale, anziché dichiarare l’istanza improcedibile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento provinciale. Ha ritenuto che le opere di connessione alla rete, anche quando siano comuni o asservibili a più impianti, debbano essere rappresentate in ciascun progetto e inserite nel preventivo di connessione predisposto dal gestore e accettato dal proponente. Tuttavia, ai fini della valutazione ambientale, ciascun progetto composto dall’impianto e dalle relative opere di connessione conserva autonomia rispetto agli altri progetti, anche quando condivida parte delle infrastrutture. Ne consegue che l’esito negativo della VIA relativa al progetto “Cravarezza” non poteva automaticamente determinare l’improcedibilità del diverso progetto “Bric dell’Eremita”, già positivamente valutato sotto il profilo ambientale e comprensivo della medesima stazione elettrica. La Provincia avrebbe dovuto dimostrare e motivare che la VIA negativa dell’altro progetto dipendeva precisamente e soltanto dalla valutazione negativa delle opere di connessione comuni; tale dimostrazione non è stata fornita. Inoltre, le linee guida consentono al proponente di modificare, nel corso del procedimento autorizzativo, la soluzione di connessione individuata dal gestore, con salvezza degli assensi e delle valutazioni già effettuate per le parti non interessate dalle modifiche. Pertanto, anche ove le modifiche progettuali richieste da Terna avessero reso necessaria una nuova o integrativa valutazione ambientale, la Provincia avrebbe potuto sospendere il procedimento e sollecitare tale integrazione, ma non dichiarare sic et simpliciter improcedibile l’istanza ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della l. 241/1990. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
L’autorizzazione unica comprende l’impianto di produzione e le opere connesse, incluse le infrastrutture necessarie alla connessione alla rete; la loro rappresentazione nel progetto non consente però di far dipendere automaticamente l’autorizzazione da un distinto progetto di altro operatore.
punti 3.1, 13.1.a e 13.1.f del d.m. 10 settembre 2010
“progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete”; “preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione ... esplicitamente accettato dal proponente”
Le opere di connessione devono essere comprese e rappresentate nel progetto sottoposto ad autorizzazione e nella soluzione di connessione predisposta dal gestore e accettata dal proponente, anche quando una stazione di raccolta sia asservibile a più impianti.
punto 14.12 del d.m. 10 settembre 2010
“nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete ... con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche”
Le modifiche alla soluzione di connessione richieste dal gestore durante il procedimento non determinano automaticamente l’improcedibilità dell’istanza; gli assensi e le valutazioni già effettuati restano salvi per le parti non modificate.
art. 9, comma 9-undecies, d.l. 181/2023
Il progetto delle opere di connessione alla rete è redatto dal gestore della rete o comunque deve essere coerente con il preventivo predisposto dal gestore e accettato dal proponente.
art. 7-bis e allegato II alla parte seconda d.lgs. 152/2006
La competenza per la VIA degli impianti eolici dipende dalla soglia di potenza e dalle caratteristiche del progetto sottoposto a valutazione; nel caso esaminato, il progetto superiore a 30 MW era soggetto a VIA statale, mentre quello di 27 MW era soggetto alla verifica regionale di assoggettabilità a VIA.
art. 2, comma 1, secondo periodo, l. 241/1990
La dichiarazione di improcedibilità non può essere utilizzata quando l’eventuale carenza derivante da modifiche della soluzione di connessione può essere fronteggiata mediante sospensione del procedimento e integrazione della valutazione ambientale.
Massime di principio
- Quando più impianti alimentati da fonti rinnovabili condividono una stazione o altra infrastruttura di connessione alla rete, le opere comuni devono essere rappresentate in ciascun progetto e coerenti con il preventivo o la soluzione tecnica predisposta dal gestore e accettata dal proponente.
- La valutazione ambientale di ciascun progetto composto dall’impianto di produzione e dalle relative opere di connessione conserva autonomia rispetto alla valutazione di altri progetti, anche se questi condividono parte delle infrastrutture; pertanto, l’esito negativo della valutazione ambientale di un progetto diverso non rende automaticamente improcedibile l’istanza relativa a un altro progetto già positivamente valutato.
- L’amministrazione che intenda fondare l’improcedibilità di un progetto sull’esito negativo della valutazione ambientale di un diverso progetto deve dimostrare e motivare che la causa ostativa riguarda precisamente e necessariamente le opere comuni di connessione, e non altri profili del progetto diverso.
- La modifica della soluzione di connessione durante il procedimento autorizzativo, se richiesta o individuata dal gestore di rete, non comporta di per sé l’improcedibilità dell’istanza: devono essere conservati gli assensi e le valutazioni già svolti per le parti non interessate dalla modifica.
- Qualora le modifiche alla soluzione di connessione rendano necessaria un’integrazione della valutazione ambientale, l’amministrazione deve preferire la sospensione del procedimento e la regolarizzazione o integrazione istruttoria, anziché dichiarare senz’altro improcedibile l’istanza di autorizzazione unica.
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