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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 836/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 21.11.2023.

Giustizia amministrativa202501167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 836/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa nel giudizio presupposto)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 836/2023. La pronuncia presupposta è divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 30 maggio 2024, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente alle statuizioni giudiziali. Il ricorso è stato quindi proposto ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione coattiva del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza presupposta, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Ha inoltre nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia e su istanza della ricorrente, un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di 90 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione dopo la notificazione finalizzata alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, la parte vittoriosa può agire in ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa qualora l'amministrazione non esegua spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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