Ordinanza n. 88/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ricorso avverso il provvedimento prot. N. -OMISSIS-del -OMISSIS- a mezzo del quale la Questura di Pisa ha rigettato l'istanza di revoca o modifica del D.A.Spo. emesso nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS- - Cat. -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Pisa in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) per la durata di anni otto (8)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Pisa sull'istanza di revoca o modifica di un DASPO della durata di otto anni
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Pisa ha rigettato l'istanza di revoca o modifica del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, disposto dal Questore della Provincia di Pisa per la durata di otto anni, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il motivo valorizzato dal giudice consiste nella sopravvenuta assoluzione in sede penale, ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, in quanto potenzialmente idonea a far venir meno o modificare le condizioni che avevano giustificato l'adozione del DASPO.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Ha ritenuto che la sopravvenuta assoluzione penale assuma rilievo anche ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, secondo cui i provvedimenti del Questore devono essere revocati quando, per effetto di interventi dell'autorità giudiziaria, vengano meno o si modifichino le condizioni che ne avevano giustificato l'adozione. La decisione cautelare non definisce il merito, per il quale è stata fissata udienza pubblica al 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 6, comma 5, l. 401/1989
i provvedimenti del Questore siano revocati qualora ... per effetto di interventi dell’autorità giudiziaria vengano meno o si modifichino le condizioni che ne avevano giustificato l’adozione
La sopravvenuta assoluzione penale può incidere sulla permanenza dei presupposti del DASPO e comportare la revoca o modifica del provvedimento questorile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta assoluzione in sede penale costituisce un elemento rilevante nella verifica della permanenza dei presupposti di un DASPO, poiché può far venir meno o modificare le condizioni che ne avevano giustificato l’adozione.
- Ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989, quando un intervento dell’autorità giudiziaria incide sulle condizioni poste a fondamento del DASPO, il provvedimento del Questore deve essere revocato o modificato in relazione alla nuova situazione.
- In sede cautelare, la sopravvenienza di un’assoluzione penale può fondare la sospensione dell’efficacia del diniego questorile di revoca o modifica del DASPO, quando renda plausibile il venir meno dei presupposti della misura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 388/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 80/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 81/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 12 feb 2026Ordinanza n. 82/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →