Cassazione Penale, Ordinanza n. 32310/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il testo disponibile non indica il reato oggetto dell'accordo né specifica il contenuto delle censure. La Corte rileva che i motivi dedotti sono inammissibili perché non rientrano tra quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: non riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con pronuncia senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che le censure fossero estranee ai limitati motivi deducibili contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, che nel testo fornito non è riportata.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata è stata emessa ai sensi della disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Contro la sentenza di applicazione della pena sono deducibili soltanto specifici motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, sono ammissibili soltanto le censure riconducibili ai motivi specificamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze estranee a tali categorie devono essere dichiarate inammissibili.
- I motivi deducibili contro il patteggiamento comprendono esclusivamente quelli relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; ad essa conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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