Ordinanza n. 11221/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno recante il diniego della cittadinanza italiana, notificato in data 1.2.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno recante il diniego della cittadinanza italiana, notificato il 1° febbraio 2021
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego della cittadinanza italiana. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La decisione si limita a verificare, nell'ambito dell'attività di smaltimento dell'arretrato, la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha accertato che persiste l'interesse alla decisione del ricorso, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato ai sensi dell'art. 46 c.p.a. e che non sono state formulate ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione e fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Non ha deciso nel merito né definito il giudizio; ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
L'amministrazione ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato quanto al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nell'ambito della calendarizzazione delle cause di smaltimento dell'arretrato.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Richiamato unitamente all'art. 72-bis c.p.a. quanto al divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a sostegno della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato, prima della calendarizzazione della causa il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, la compiuta istruzione e l'assenza di ulteriori esigenze di integrazione del contraddittorio.
- Quando il giudice accerta la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie, dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, senza definire il giudizio nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 354/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →