Sentenza n. 1367/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento, previa sospensione, a) della Determina Dirigenziale ADM DT Campania Ufficio Tecnico Area Tecnica prot. ADMDT007 – R.U. 2596 del 21.11.2025 avente ad oggetto: “Soppressione patentino generi di monopolio n. 303086 presso bar sito in Casavatore (NA), alla Via Luca Iavarone intestato alla società Chalet dello sport sas di Basso Antonio Junior & C – P.Iva 07104671214 – legalmente rappresentata dal sig. Basso Antonio Junior”; b) nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la nota ADMDT prot. n. 4309 del 28.11.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: soppressione del patentino per la vendita di generi di monopolio n. 303086 per inosservanza della distanza minima dalle rivendite ordinarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto il rinnovo del patentino n. 303086. A seguito delle segnalazioni dei titolari di due rivendite ordinarie concorrenti, l'Amministrazione effettuava sopralluoghi e accertava distanze inferiori ai 300 metri. La ricorrente deduceva l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avesse individuato percorsi pedonali non legittimamente praticabili: in particolare, un percorso attraverso una villa comunale asseritamente recintata e soggetta a chiusure, nonché un attraversamento stradale fuori dalle strisce pedonali. Deduceva inoltre che l'Amministrazione non avesse spiegato le ragioni della scelta di percorsi alternativi a quelli indicati nella perizia giurata prodotta dalla società, percorsi che avrebbero rispettato le regole del Codice della strada e condotto a distanze superiori ai 300 metri.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione. Sulla base della relazione di servizio e dei rilievi fotografici, ha accertato che i percorsi indicati dalla ricorrente non erano normalmente praticabili oppure non garantivano sicurezza e regolarità della circolazione pedonale. La villa comunale non risultava delimitata da cancelli né recava avvisi relativi a giorni o orari di chiusura; inoltre, quanto alla rivendita n. 7, risultava individuato un attraversamento pedonale segnalato da apposito paletto, sicché l'eventuale scarsa visibilità delle strisce non ne rendeva illegittimo l'attraversamento. Il percorso proposto dalla ricorrente, invece, presentava una carreggiata sostanzialmente contigua ai muri di cinta e ostacoli, tra cui un lampione, tali da renderlo poco sicuro. Il giudice ha ribadito che, ai fini del calcolo delle distanze tra rivendite e patentini, il percorso pedonale è quello ordinariamente percorribile con normale deambulazione e senza particolari ostacoli, senza applicare in modo formalistico le regole del Codice della strada. Ha inoltre distinto tale criterio dalla disciplina dell'accessibilità degli attraversamenti pedonali prevista dal Codice della strada, poiché le due discipline tutelano interessi diversi: la razionalizzazione della rete di vendita e la tutela della salute, da un lato, e la sicurezza stradale e l'accessibilità, dall'altro. Le distanze risultavano pari a 218 metri dalla rivendita n. 7 e 291 metri dalla rivendita n. 2, dunque inferiori al limite di 300 metri. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'Amministrazione e del controinteressato, liquidate in euro 1.500 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio, previa verifica dei presupposti, dell'integrità del contraddittorio e della completezza dell'istruttoria.
art. 74 c.p.a.
eventuale sentenza in forma semplificata
La pronuncia è stata adottata in forma semplificata, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della completezza dell'istruttoria.
art. 2, comma 2, lett. a), D.M. Finanze n. 38/2013, come modificato dal D.M. n. 51 del 12 febbraio 2021
limite minimo di 300 metri
La distanza minima tra il patentino e le rivendite ordinarie costituisce criterio per la razionalizzazione della rete di vendita e la tutela della salute.
artt. 140 e 190 d.lgs. 285/1992
eventuale osservanza delle disposizioni del Codice della strada nella circolazione pedonale
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente, ma il giudice ha escluso che il calcolo delle distanze debba fondarsi su un'applicazione formalistica delle regole del Codice della strada.
art. 40, comma 11, d.lgs. 285/1992
gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a ruote
La disciplina dell'accessibilità degli attraversamenti pedonali tutela la sicurezza stradale e l'accessibilità, ma opera su un piano distinto rispetto al criterio specifico utilizzato per calcolare le distanze tra rivendite e patentini.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della distanza minima tra un patentino per la vendita di generi di monopolio e le rivendite ordinarie, per percorso pedonale deve intendersi quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali o artificiali e secondo criteri di effettiva praticabilità e sicurezza.
- Il calcolo delle distanze tra punti vendita di generi di monopolio non può essere determinato mediante un'applicazione meramente formalistica delle regole del Codice della strada, quando il percorso prospettato non sia concretamente e normalmente praticabile dal pedone.
- La disciplina sulla distanza minima tra rivendite e patentini, finalizzata alla razionalizzazione di un mercato contingentato e alla tutela della salute, è distinta dalla disciplina del Codice della strada sugli attraversamenti pedonali, diretta a tutelare la sicurezza stradale e l'accessibilità; pertanto, i relativi criteri non sono automaticamente sovrapponibili.
- L'eventuale scarsa visibilità delle strisce pedonali, derivante dalla mancata manutenzione, non rende di per sé illegittimo l'attraversamento qualora la presenza dell'attraversamento sia segnalata e il percorso risulti concretamente utilizzabile; essa può piuttosto imporre all'amministrazione competente di ripristinare la visibilità della segnaletica.
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