Sentenza n. 1741/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di nomina del componente interno del Consiglio di amministrazione dell’Università, unitamente alla scelta del Senato accademico
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a nomina)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dipendente dell’Università e candidata alla sostituzione del componente interno del Consiglio di amministrazione appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo, ha impugnato il decreto rettorale con cui è stato nominato un altro candidato, deducendo la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, pari opportunità e accesso agli uffici pubblici, dell’art. 2, comma 1, lett. l), della legge n. 240/2010, dell’art. 1 del d.lgs. n. 198/2006 e dell’art. 8, comma 3, dello Statuto universitario. La ricorrente ha evidenziato che il Consiglio di amministrazione era composto da undici membri, dei quali soltanto due donne, e che, tra i tre candidati ritenuti idonei, due erano donne e uno era uomo, poi nominato. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché né la deliberazione del Senato accademico né il decreto rettorale avevano considerato il principio di pari opportunità o spiegato le ragioni per cui, in presenza di uno squilibrio di genere e di candidati tutti qualificati, fosse stato scelto l’unico candidato del genere già maggiormente rappresentato. In via subordinata ha prospettato l’incompatibilità del nominato ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013. Il controinteressato ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’omessa impugnazione della deliberazione del Senato accademico e la necessità di notificare il ricorso a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, sostenendo inoltre l’infondatezza delle censure sulla parità di genere.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, rilevando che la ricorrente non vantava un diritto soggettivo alla nomina, ma un interesse legittimo alla regolarità della procedura e alla legittimità del provvedimento conclusivo. Ha ritenuto sufficiente l’impugnazione del decreto rettorale, poiché la deliberazione del Senato accademico costituiva atto endoprocedimentale e le relative censure risultavano comunque dedotte nel ricorso. Ha escluso la necessità di notificare il ricorso agli altri componenti del Consiglio, individuando quale unico controinteressato il candidato nominato. Nel merito, ha affermato che il principio di pari opportunità tra uomini e donne costituisce vincolo cogente per l’esercizio della discrezionalità amministrativa e impone la ricerca di un equilibrio effettivo tra i generi, pur senza introdurre automaticamente una quota percentuale minima in assenza di una specifica previsione normativa o statutaria. Considerata la presenza di sole due donne su undici componenti, la circostanza che due dei tre candidati idonei fossero donne e il possesso dei requisiti da parte di tutti i candidati, il Senato accademico e il Rettore avrebbero dovuto valutare e motivare il rispetto del principio di pari opportunità, ovvero indicare le ragioni idonee a giustificare il sacrificio dell’equilibrio di genere. La votazione del Senato accademico non è stata qualificata come elezione vincolante, ma come scelta endoprocedimentale; il decreto rettorale non aveva natura meramente ricognitiva o di ratifica, spettando al Rettore, quale garante dello Statuto, verificare il rispetto dell’art. 8, comma 3, dello Statuto. L’assenza di ogni riferimento alla parità di genere nella deliberazione e la totale mancanza di motivazione nel decreto rettorale hanno determinato l’illegittimità degli atti. Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti impugnati annullati, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione conformate ai principi esposti. È stata respinta la domanda risarcitoria, comprese le pretese per danno curriculare e perdita di chance, per difetto di allegazioni e prova. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
I principi costituzionali di eguaglianza formale e sostanziale
Il principio di uguaglianza comprende anche una dimensione sostanziale, che impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli di fatto alla piena partecipazione di uomini e donne alla vita istituzionale.
art. 51 Cost.
libero accesso in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici ed alle cariche elettive
La disposizione fonda il principio costituzionale delle pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici, vincolando l’azione amministrativa anche nella composizione degli organi universitari.
art. 2, comma 1, lett. l), legge n. 240/2010
previsione, nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici
Impone agli statuti universitari di prevedere il rispetto delle pari opportunità nella nomina dei componenti dei consigli di amministrazione.
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 198/2006
l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività
Rende trasversale l’obiettivo della parità di trattamento e di opportunità, che deve orientare anche gli atti amministrativi di nomina.
art. 8, comma 3, Statuto dell’Università degli Studi di Catania
La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso agli uffici pubblici
Vincola sia la scelta del Senato accademico sia la nomina rettorale al rispetto delle pari opportunità tra i generi.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica e per danno curriculare e perdita di chance è stata respinta per insufficienza di allegazioni e prove.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 39/2013
gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento [...] della carica di componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l’incarico
La questione di incompatibilità è stata prospettata in via subordinata, ma non risulta posta a fondamento della decisione.
art. 8, comma 2, Statuto dell’Università degli Studi di Catania
Attribuisce al Rettore la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e al Senato accademico la scelta del componente interno; la scelta costituisce un atto endoprocedimentale e non un’elezione vincolante.
Massime di principio
- Il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne costituisce un vincolo cogente per l’esercizio della discrezionalità amministrativa nelle procedure di nomina degli organi pubblici e impone la ricerca di un equilibrio effettivo tra i generi, anche in assenza di una quota percentuale minima espressamente prevista dalla legge o dallo statuto.
- Quando tutti i candidati a una nomina risultano in possesso dei requisiti richiesti e la composizione dell’organo evidenzia uno squilibrio di genere, la scelta del candidato appartenente al genere già maggiormente rappresentato deve essere specificamente motivata con riferimento al rispetto delle pari opportunità o alle ragioni idonee a giustificare il sacrificio dell’equilibrio tra i generi.
- L’organo chiamato ad adottare il provvedimento finale di nomina non può limitarsi a recepire la scelta compiuta da un organo endoprocedimentale, ma deve verificare autonomamente la conformità della nomina alla legge e allo statuto, compreso il principio delle pari opportunità.
- La votazione interna a un organo collegiale, quando lo statuto distingue la “scelta” dalla vera e propria elezione, non trasforma la procedura di nomina in un procedimento elettorale né esonera l’amministrazione dall’obbligo di ponderare e motivare il rispetto dei principi sostanziali che governano la nomina.
- La contestazione della regolarità della procedura di nomina di un componente di un organo pubblico riguarda un interesse legittimo alla legittimità dell’azione amministrativa e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, non configurando un diritto soggettivo alla nomina.
- L’atto endoprocedimentale di scelta non deve necessariamente essere impugnato autonomamente quando viene impugnato l’atto conclusivo e le censure rivolte alla scelta risultano chiaramente desumibili dal contenuto complessivo del ricorso.
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