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Sentenza

Sentenza n. 4976/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’accertamento DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO serbato dal Comune di Anguillara Sabazia sull'istanza presentata a mezzo pec in data 16 aprile 2025 dall'odierno Ricorrente, con richiesta di attivazione dei poteri di verifica e sorveglianza del territorio ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 al fine di assumere ogni più opportuno provvedimento per il ripristino della legittimità edilizia violata dalla Sig.ra Fiorella Giovannetti nelle unità immobiliari in Anguillara Sabazia (00061 - RM), Via Santo Stefano n. 27 come meglio specificata nel presente ricorso; NONCHÉ, PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE all'adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta;

Giustizia amministrativa202510915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia relativi a opere abusive

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 16 aprile 2025. Con tale istanza aveva chiesto l'attivazione dei poteri di verifica e sorveglianza del territorio previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001, in relazione a difformità edilizie asseritamente realizzate su immobili di cui era comproprietario pro indiviso e che, secondo quanto dedotto, impedivano la divisione giudiziale dei beni. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato l'ordinanza comunale di demolizione n. 1 del 4 gennaio 2026, con la quale l'amministrazione ha concluso il procedimento di vigilanza edilizia e ha ingiunto la demolizione delle opere abusive segnalate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la documentazione prodotta dimostrava l'avvio e la conclusione del procedimento di vigilanza edilizia mediante l'ordinanza di demolizione del 4 gennaio 2026. L'adozione dell'atto conclusivo ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, rendendo non più attuale la domanda contro il silenzio e impedendo una pronuncia sull'obbligo di provvedere. Il Collegio ha precisato che l'attività di vigilanza edilizia, pur essendo vincolata e doverosa, presenta una certa complessità e si articola in più fasi, tra cui sopralluogo, verbalizzazione, eventuale comunicazione di avvio e adozione dell'atto conclusivo; inoltre, il relativo procedimento non è soggetto a un termine legislativo predeterminato, sicché non era ragionevole pretendere necessariamente la conclusione entro i trenta giorni indicati nell'istanza. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio-inadempimento e la domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto la domanda è divenuta priva di oggetto per l'adozione sopravvenuta dell'atto conclusivo.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Prevede i poteri comunali di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, la cui attivazione è stata sollecitata dal ricorrente e che il Comune ha esercitato concludendo il procedimento con un'ordinanza di demolizione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'attività comunale di vigilanza edilizia, pur avendo natura vincolata e doverosa, può richiedere lo svolgimento di più fasi istruttorie e procedimentali; in assenza di un termine legislativo predeterminato, la valutazione del ritardo deve tenere conto della complessità concreta dell'accertamento e non può fondarsi automaticamente sul termine unilateralmente fissato dal richiedente.
  • La conclusione del procedimento di vigilanza edilizia mediante l'adozione dell'ordinanza repressiva rende non più attuale la domanda diretta a ottenere soltanto l'accertamento dell'obbligo di provvedere.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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