Sentenza n. 4976/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento DELL'ILLEGITTIMITA' DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO serbato dal Comune di Anguillara Sabazia sull'istanza presentata a mezzo pec in data 16 aprile 2025 dall'odierno Ricorrente, con richiesta di attivazione dei poteri di verifica e sorveglianza del territorio ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 al fine di assumere ogni più opportuno provvedimento per il ripristino della legittimità edilizia violata dalla Sig.ra Fiorella Giovannetti nelle unità immobiliari in Anguillara Sabazia (00061 - RM), Via Santo Stefano n. 27 come meglio specificata nel presente ricorso; NONCHÉ, PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE all'adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza di attivazione dei poteri di vigilanza edilizia relativi a opere abusive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 16 aprile 2025. Con tale istanza aveva chiesto l'attivazione dei poteri di verifica e sorveglianza del territorio previsti dall'art. 27 d.P.R. 380/2001, in relazione a difformità edilizie asseritamente realizzate su immobili di cui era comproprietario pro indiviso e che, secondo quanto dedotto, impedivano la divisione giudiziale dei beni. Il Comune non si è costituito. Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato l'ordinanza comunale di demolizione n. 1 del 4 gennaio 2026, con la quale l'amministrazione ha concluso il procedimento di vigilanza edilizia e ha ingiunto la demolizione delle opere abusive segnalate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la documentazione prodotta dimostrava l'avvio e la conclusione del procedimento di vigilanza edilizia mediante l'ordinanza di demolizione del 4 gennaio 2026. L'adozione dell'atto conclusivo ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, rendendo non più attuale la domanda contro il silenzio e impedendo una pronuncia sull'obbligo di provvedere. Il Collegio ha precisato che l'attività di vigilanza edilizia, pur essendo vincolata e doverosa, presenta una certa complessità e si articola in più fasi, tra cui sopralluogo, verbalizzazione, eventuale comunicazione di avvio e adozione dell'atto conclusivo; inoltre, il relativo procedimento non è soggetto a un termine legislativo predeterminato, sicché non era ragionevole pretendere necessariamente la conclusione entro i trenta giorni indicati nell'istanza. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione avverso il silenzio-inadempimento e la domanda di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; nel caso concreto la domanda è divenuta priva di oggetto per l'adozione sopravvenuta dell'atto conclusivo.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Prevede i poteri comunali di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, la cui attivazione è stata sollecitata dal ricorrente e che il Comune ha esercitato concludendo il procedimento con un'ordinanza di demolizione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto, soddisfacendo la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L'attività comunale di vigilanza edilizia, pur avendo natura vincolata e doverosa, può richiedere lo svolgimento di più fasi istruttorie e procedimentali; in assenza di un termine legislativo predeterminato, la valutazione del ritardo deve tenere conto della complessità concreta dell'accertamento e non può fondarsi automaticamente sul termine unilateralmente fissato dal richiedente.
- La conclusione del procedimento di vigilanza edilizia mediante l'adozione dell'ordinanza repressiva rende non più attuale la domanda diretta a ottenere soltanto l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
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