Cassazione Penale, Sentenza n. 19041/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge: omessa o insufficiente analisi critica delle prove (in particolare delle dichiarazioni delle persone offese), mancata valutazione delle presunte incongruenze e inverosimiglianze delle deposizioni, carenza di prova degli elementi costitutivi dei reati (tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, tentata estorsione), mancanza della prova del dolo specifico e del concorso, inesistenza della costrizione o della soggezione continuativa (anche con riferimento al rito ju-ju), errata qualificazione di alcune richieste di denaro come estorsione anziché esercizio di un proprio diritto, e difetto di motivazione nella negazione delle circostanze attenuanti generiche e nella determinazione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure fossero, in larga parte, generiche e consistessero in una rivalutazione dei fatti già valutati dai giudici di merito; ha confermato la consistenza probatoria della ricostruzione di primo e secondo grado (valutazione combinata delle dichiarazioni delle persone offese, riscontri di Polizia Giudiziaria, intercettazioni e tabulati), e la correttezza dell'applicazione delle norme penali in relazione ai reati contestati (tratta, riduzione in schiavitù, sfruttamento della prostituzione, tentata estorsione). Ha ritenuto integrati gli elementi della tratta e della riduzione in servitù, accolto il criterio interpretativo secondo cui non è richiesta la totale privazione della libertà ma una significativa compromissione dell'autodeterminazione della vittima, e ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità, della durata e del numero delle vittime e dei precedenti degli imputati. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla sanzione di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
codice penale, art. 601 (tratta di persone)
La norma disciplina condotte plurime (reclutamento, introduzione, trasporto, cessione) e una forma aggravata quando si agisce mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di vulnerabilità o promessa di denaro. La Corte ha applicato la seconda ipotesi richiedendo il dolo specifico finalizzato allo sfruttamento
codice penale, art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
La norma prevede due configurazioni alternative; la giurisprudenza richiede la prova di uno stato di soggezione continuativa provocato o mantenuto con violenza, minaccia, inganno o sfruttamento di vulnerabilità, e non richiede la totale privazione della libertà ma una significativa compromissione dell'autodeterminazione
legge 20/02/1958 n. 75, art. 3 n. 8 e art. 4 n. 1 (sfruttamento della prostituzione)
Il reato consiste nella consapevole partecipazione ai proventi dell'attività di prostituzione; è richiesto il dolo specifico ossia la volontà cosciente di trarre vantaggio economico dallo sfruttamento
codice penale, art. 629 (estorsione) e art. 56 (tentativo)
La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni risiede principalmente nell'elemento psicologico: l'estorsione richiede la consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa, mentre l'esercizio arbitrario presuppone la convinzione (anche errata) di avere un diritto; la Corte ha valutato l'elemento soggettivo per qualificare correttamente la condotta
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173 disp. att. (limiti nella formulazione dei motivi in cassazione)
I motivi sono stati riportati nei limiti necessari; la Corte ha rilevato che molte censure erano aspecifiche e ridondanti rispetto alle valutazioni già compiute dai giudici di merito
codice procedura penale, art. 192 comma 3 (dichiarazioni delle persone offese)
La Corte ha richiamato che le dichiarazioni delle persone offese possono, previa adeguata verifica della credibilità e attendibilità, costituire base probatoria anche da sole se corroborate da riscontri; pertanto la valutazione delle dichiarazioni è stata ritenuta corretta e supportata
Massime di principio
- In cassazione il sindacato si limita alla verifica di legittimità: non è ammessa una rivalutazione globale e libera delle prove se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica, contraddittoria o insufficiente
- Il reato di tratta può configurarsi sia con condotte materiali di trasporto/introduzione/cedimento sia con lo sfruttamento mediante abuso della vulnerabilità; la seconda ipotesi richiede dolo specifico e il fine dello sfruttamento
- Per la riduzione o mantenimento in schiavitù non è necessaria la totale perdita di libertà: è sufficiente una significativa compromissione dell'autodeterminazione della vittima, mantenuta con violenza, minaccia, inganno o sfruttamento di condizioni di vulnerabilità
- Le dichiarazioni delle vittime possono essere determinanti quando risultano coerenti, ripetute e corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, tabulati, servizi di osservazione, attività di polizia giudiziaria)
- La qualificazione di una richiesta di denaro come estorsione o come esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento soggettivo: se l'agente è consapevole dell'ingiustizia della pretesa si configura estorsione, altrimenti può trattarsi di esercizio arbitrario
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dalla gravità e reiterazione del reato, dal numero delle vittime, dalla durata delle condotte e dai precedenti dell'imputato; il giudice deve indicare i fattori decisivi ma non è tenuto a trattare esaustivamente ogni singolo elemento favorevole
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