Cassazione Penale, Ordinanza n. 04239/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 4 marzo 2024. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ha rilevato che il motivo era generico e indeterminato: non indicava con precisione gli elementi posti a base della censura, non si confrontava in modo specifico con la motivazione della decisione di merito sulla responsabilità e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi effettivamente mossi e di esercitare il controllo richiesto. La questione decisa riguarda quindi l'ammissibilità del ricorso per cassazione, non il merito della responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla genericità e aspecificità del motivo di ricorso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente corretta. Il testo non consente di individuare il reato originariamente contestato.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso generico e inammissibile.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che deduce violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifico, concreto e riferito alla motivazione della sentenza impugnata; la mera enunciazione astratta delle censure non è sufficiente.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non individui gli elementi di fatto e di diritto posti a base della doglianza e non consenta al giudice di legittimità di comprendere e valutare i rilievi mossi alla decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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