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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28738/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il 25/05/2022 il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro 3.000,00.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/11/2021 che aveva applicato la massima misura cautelare al ricorrente per il reato di intestazione fittizia: si contestava che il Grenga avesse acquisito il 28% delle quote della Morgana SRL lasciando al Tuma il 48% delle quote e il 100% delle quote della STR service srl. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava: mancata autonoma valutazione delle emergenze procedimentali e errori formali nella rubrica; eccessiva dipendenza dalle dichiarazioni del coindagato Youssef Islam senza rispettare i parametri degli artt. 192, commi 3 e 4 c.p.p.; mancanza di riscontri (intercettazioni e elementi che dimostrino la provenienza delle risorse dal Tuma); insufficiente prova della finalità elusiva contestata ai sensi dell'art. 512-bis c.p. (assenza di valutazione circa l'adeguatezza del comportamento e il dolo specifico); motivazione apodittica sulle esigenze cautelari e mancata considerazione del lungo periodo privo di condotte delittuose a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione a vizi di motivazione nella valutazione della gravità indiziaria; la Corte non ha esaminato il merito per la rinuncia dell'impugnante

  • art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei coindagati (attendibilità intrinseca ed estrinseca); dal testo emerge la critica del difensore sull'insufficiente applicazione di tali parametri, ma la Cassazione non ha pronunciato un giudizio sul merito

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'intestazione fittizia e alla finalità elusiva; il ricorrente contestava la mancanza di prova della finalità elusiva (adeguatezza della condotta e dolo specifico), ma la questione non è stata decisa per la rinuncia

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari (proporzionalità e persistenza del pericolo); il ricorrente lamentava motivazione apodittica, ma la Cassazione non si è pronunciata sul contenuto motivazionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per effetto della dichiarazione di inammissibilità: comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione in Cassazione determina la dichiarazione di inammissibilità e impedisce che la Corte esamini il merito: non si ottiene una valutazione sulle questioni sostanziali denunciate.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna alle spese processuali e possibilità di condanna ad una somma alla Cassa delle ammende; tali conseguenze sono automatiche salvo diversa determinazione.
  • Nei ricorsi avverso misure cautelari per intestazione fittizia è necessario che l'ordinanza impugnata motivi in modo autonomo e puntuale la gravità indiziaria, con riferimento a elementi concreti (intercettazioni, flussi finanziari, riscontri documentali) che colleghino il presunto intestatario al controllo effettivo dei beni/quote.
  • Le dichiarazioni rese da coindagati o da collaboratori vanno valutate secondo i parametri dell'art. 192 c.p.p. (attendibilità intrinseca ed estrinseca) e richiedono, per assumere pregnanza probatoria, elementi di riscontro che ne corroborino i contenuti.
  • Per configurare l'ipotesi di intestazione fittizia ai sensi dell'art. 512-bis c.p. è necessario provare la finalità elusiva: non basta la mera titolarità formale delle quote, occorre dimostrare la sussistenza del dolo specifico e l'adeguatezza della condotta a realizzare l'elusione.
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve essere motivata e proporzionata: argomentazioni generiche o apodittiche relative al pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio sono insufficienti; devono essere considerate anche eventuali periodi di inattività del soggetto rispetto ai reati contestati.

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