Corte di giustizia, Sentenza C-620/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 marzo 2025. — « NOV ZHIVOT 1919 » NCh contre Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG-IPP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Sofia-oblast. — Rinvio pregiudiziale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1299/2013 – Disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea – Articolo 27 – Recupero da parte del beneficiario capofila di importi versati in virtù di irregolarità – Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 – Strumento di assistenza preadesione (IPA II) – Norme specifiche di attuazione – Articoli 40 e 46 – Rettifica finanziaria in caso di irregolarità – Decisione di rettifica finanziaria rivolta a un beneficiario diverso dal beneficiario capofila – Diritto del beneficiario capofila di partecipare ai procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a tale decisione – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-620/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nei programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II, il beneficiario capofila non è un soggetto meramente interno al rapporto tra partner, ma l’interlocutore diretto dell’autorità di gestione per il recupero degli importi irregolari. Di conseguenza, una rettifica finanziaria non può essere indirizzata solo al partner autore dell’irregolarità se esiste un capofila responsabile dell’intero intervento e del rimborso. La seconda questione sui diritti di partecipazione del capofila non è stata esaminata, poiché assorbita dalla risposta alla prima.
Rinvio pregiudiziale sulla legittimazione passiva nelle rettifiche finanziarie IPA II: la decisione deve essere rivolta al beneficiario capofila responsabile del recupero, e non solo al partner autore dell’irregolarità, quando il capofila è l’interlocutore diretto dell’autorità di gestione.
La questione giuridica
Se gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, ostino a che un’autorità di gestione, nell’ambito di un programma di cooperazione transfrontaliera IPA II, adotti una decisione di rettifica finanziaria rivolta unicamente al soggetto che ha commesso l’irregolarità, quando è stato designato un beneficiario capofila responsabile dell’intero intervento e del rimborso degli importi indebitamente versati, ma non stabilito nello Stato membro dell’autorità.
Principio di diritto
In un programma di cooperazione transfrontaliera IPA II, quando è designato un beneficiario capofila che, ai sensi dell’articolo 40 del regolamento di esecuzione n. 447/2014 e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, è responsabile della realizzazione dell’intero intervento e del recupero degli importi indebitamente versati, la decisione di rettifica finanziaria che incide direttamente sui suoi interessi deve essere rivolta anche a tale beneficiario capofila; è quindi contrario al diritto dell’Unione notificare la rettifica soltanto al partner che ha commesso l’irregolarità.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1299/2013
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 41 e 47
Rettifica finanziaria e beneficiario capofila nei programmi IPA II
La causa concerne un rinvio pregiudiziale dell’Administrativen sad Sofia-oblast (Bulgaria) in materia di recupero di spese irregolari nell’ambito di un programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA II. La Corte è stata chiamata a stabilire se l’autorità di gestione possa rivolgere la rettifica finanziaria solo al partner che ha commesso l’irregolarità, quando esiste un beneficiario capofila che ha assunto la responsabilità dell’intero progetto.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama innanzitutto l’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1299/2013, secondo cui l’autorità di gestione garantisce il recupero, da parte del beneficiario capofila o del beneficiario unico, di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità, e i beneficiari rimborsano al capofila gli importi indebitamente versati.
Richiama inoltre:
- l’articolo 2, punto 36, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce l’"irregolarità";
- l’articolo 143 del medesimo regolamento, che attribuisce agli Stati membri il compito di accertare le irregolarità e procedere alle rettifiche finanziarie;
- gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014, applicabili alla cooperazione transfrontaliera tra Stati membri e beneficiari IPA II;
- l’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, richiamato dal diritto bulgaro per il conflitto di interessi.
Fatti del procedimento principale
Nel 2020 era stato concluso un contratto di sovvenzione per un progetto di cooperazione transfrontaliera tra Bulgaria e Serbia. Il comune di Babušnica era stato designato partner capofila e, in tale veste, si era assunto la responsabilità dell’esecuzione dell’intero progetto e del rimborso degli importi dovuti in caso di irregolarità.
Il ricorrente nel procedimento principale, NOV ZHIVOT 1919, era uno dei partner del progetto. A seguito di una comunicazione di sospetta irregolarità, l’autorità di gestione ha rilevato un conflitto di interessi tra il coordinatore indicato dal ricorrente e una persona collegata al fornitore di servizi. Qualificando tale situazione come irregolarità, ha adottato una decisione di rettifica finanziaria nei confronti del solo NOV ZHIVOT 1919, pari al 100% delle spese ammissibili finanziate dai fondi SIE per quel contratto di servizi.
Il giudice del rinvio evidenzia che, secondo il diritto nazionale, il beneficiario capofila non aveva partecipato al procedimento amministrativo né al giudizio di annullamento, anche perché stabilito in Serbia, e si chiede se ciò sia compatibile con il diritto dell’Unione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale domandava, in sostanza:
- se gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 447/2014, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, ostino a che la rettifica finanziaria sia rivolta solo al soggetto che ha commesso l’irregolarità;
- e, in caso affermativo, se gli articoli 41 e 47 della Carta impongano di riconoscere al beneficiario capofila il diritto di partecipare alla procedura amministrativa e al successivo giudizio, anche se non stabilito nello Stato membro dell’autorità di gestione.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il regolamento n. 1303/2013 non contiene regole sulla individuazione del destinatario dell’atto di rettifica finanziaria. Ricorda però che la restituzione di un vantaggio indebitamente percepito non ha natura sanzionatoria, ma è la conseguenza della mancata osservanza delle condizioni previste per ottenere il beneficio.
Sulla base dell’articolo 40 del regolamento di esecuzione n. 447/2014, la Corte sottolinea che il beneficiario capofila:
- è designato dai beneficiari;
- si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell’intero intervento;
- deve assicurare che le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute e siano conformi alle attività concordate;
- riceve dall’autorità di gestione il documento che definisce le condizioni del sostegno.
Da ciò desume che il capofila intrattiene un rapporto particolare con l’autorità di gestione ed è il suo interlocutore diretto. Questo dato è rafforzato dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, che impone il recupero presso il beneficiario capofila di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità.
La Corte conclude quindi che, quando una decisione di rettifica finanziaria incide direttamente sugli interessi del beneficiario capofila, essa deve essere rivolta a quest’ultimo e non soltanto al partner che ha materialmente commesso l’irregolarità. La circostanza che il capofila non sia stabilito nello Stato membro dell’autorità di gestione non modifica tale obbligo.
Decisione
La Corte risponde alla prima questione affermando che gli articoli 40 e 46, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione n. 447/2014, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 1299/2013, ostano a che l’autorità di gestione rivolga la rettifica finanziaria unicamente all’operatore economico autore dell’irregolarità, quando esiste un beneficiario capofila responsabile dell’intero intervento e del rimborso degli importi indebitamente versati.
Poiché la prima questione è stata accolta, la Corte dichiara di non doversi pronunciare sulla seconda, relativa agli articoli 41 e 47 della Carta.
Principio affermato
Nei programmi di cooperazione transfrontaliera IPA II, la rettifica finanziaria deve essere indirizzata al beneficiario capofila quando questi è il soggetto cui l’ordinamento dell’Unione attribuisce la responsabilità dell’intero intervento e del recupero delle somme irregolarmente erogate; non è sufficiente notificare l’atto al solo partner che ha commesso l’irregolarità.
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