Ordinanza n. 1142/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento della Regione Lombardia, non noto negli estremi e nei contenuti esatti, comunicato al signor Davide Caporale con mail di Take Care S.r.l. del 20 novembre 2025, da cui risulta che il signor Davide Caporale non è stato ammesso a sostenere l’esame finale del corso MCB (ID corso 32651) tenuto da Take Care S.r.l., atteso che “In seguito alla chiusura del corso sulla piattaforma SIUF risulta che, oltre alle… 67 ore di assenza si aggiungono 8 ore di PRESENZA NON CONVALIDATA; questa situazione porta il totale di ore di assenza da 67 a 75 effettive e, di conseguenza, la percentuale di presenza diventa 89% Da decreto la percentuale per essere ammesso all’esame è del 90% in questo momento il sistema ti assegna lo stato di NON AMMESSO” (doc. 1); - dell’art. 22 dell’Allegato A (doc. 2) del decreto n. 12943 del 4/09/2023 (doc. 3), ai sensi del quale la presenza rilevata dal docente e registrata ordinariamente “entro le 24.00 del giorno successivo alla lezione” inviando una notifica della presenza agli allievi affinché la validino “entro le 24.00 di 4 giorni successivi la data di conclusione della lezione”, ove inteso nel senso di ritenere che la validazione entro il suddetto termine sia perentoria e a pena di decadenza della presenza e, quindi, nel senso che la validazione successiva al medesimo termine non sia valida ed efficace e trasformi la presenza già rilevata e registrata dal docente come assenza ai fini del calcolo del termine massimo di assenze consentite e, quindi, di ammissione all’esame finale del corso, e in difetto di ogni segnalazione e/o comunicazione tempestiva al discente che ha comunque provveduto alla validazione entro i termini di chiusura del corso seguendo le istruzioni ricevute dall’ente accreditato che promuove il corso (doc. 2); - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la nota della Regione che ha riscontrato la richiesta del ricorrente di essere ammesso all’esame finale del corso frequentato per oltre il 90% della sua durata, rispondendo che “la questione posta si inserisce nell’ambito dei rapporti tra la Regione e l’ente accreditato che è l’unico soggetto idoneo ad interloquire con gli uffici regionali su tali aspetti”, invitando il ricorrente “a contattare l’ente TAKECARE, che legge in copia, per i seguiti di competenza” (doc. 4, pag. 1); e per la condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione all'esame finale del corso MCB per mancato raggiungimento della percentuale minima di presenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale, comunicato dall'ente formativo, con cui è stato dichiarato non ammesso all'esame finale del corso MCB perché, alle 67 ore di assenza risultanti dalla piattaforma SIUF, sarebbero state aggiunte 8 ore di presenza non convalidata, portando le assenze complessive a 75 ore e la percentuale di frequenza all'89%, a fronte del 90% richiesto. Ha inoltre impugnato l'art. 22 dell'Allegato A al decreto regionale n. 12943 del 4 settembre 2023, nella parte in cui sarebbe inteso come fonte di una decadenza automatica dalla validità della presenza per mancata convalida entro il termine previsto, nonché gli ulteriori atti connessi, compresa la risposta regionale che aveva indirizzato il ricorrente all'ente formativo. Sono state dedotte censure relative all'effettiva presenza alle lezioni, alla validità delle ore rilevate ma non tempestivamente convalidate, all'assenza di adeguata comunicazione sulle conseguenze della mancata convalida e all'illegittimità del diniego di ammissione. È stata proposta anche domanda risarcitoria, con richiesta di reintegrazione in forma specifica o, in subordine, di risarcimento per equivalente.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito. Ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori per valutare il fumus boni juris, in particolare sulla fondatezza delle censure riguardanti l'effettiva presenza del ricorrente alle lezioni. Ha ordinato all'ente formativo di depositare una relazione e la documentazione relativa: all'effettiva frequenza delle 9 ore indicate come non convalidate, anche sulla base di registri cartacei o documenti interni; alle modalità pratiche di utilizzo della piattaforma, alle tempistiche e al personale incaricato della registrazione delle presenze; alle istruzioni impartite agli studenti e alle informazioni sulle conseguenze della mancata o tardiva convalida. Ha inoltre ordinato alla Regione Lombardia di depositare una relazione sulle modalità di rilevazione delle presenze precedenti all'introduzione del sistema telematico, chiarendo anche se fosse richiesta la controfirma dell'allievo e quale fosse la relativa finalità. L'ente formativo, pur non essendosi costituito, è stato ritenuto obbligato a collaborare agli incombenti istruttori in ragione del servizio pubblico svolto, con richiamo alle conseguenze penali e amministrativo-contabili dell'inottemperanza. La parte più diligente dovrà notificare l'ordinanza all'ente entro cinque giorni dalla comunicazione. Il deposito telematico degli adempimenti dovrà avvenire entro il 2 aprile 2026; la domanda cautelare sarà esaminata nella camera di consiglio del 9 aprile 2026. Spese non decise.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni utilizzate come base per disporre gli incombenti istruttori nel giudizio amministrativo.
art. 22 dell'Allegato A al decreto regionale n. 12943 del 4 settembre 2023
La presenza rilevata dal docente e registrata ordinariamente “entro le 24.00 del giorno successivo alla lezione” inviando una notifica della presenza agli allievi affinché la validino “entro le 24.00 di 4 giorni successivi la data di conclusione della lezione”.
La disposizione disciplina la registrazione e la convalida delle presenze sulla piattaforma; la questione se il termine di convalida sia perentorio e comporti la trasformazione della presenza in assenza resta da valutare.
art. 30 c.p.a.
Indicato quale base della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente; la domanda non è stata ancora decisa.
art. 25 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe per il domicilio fisico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dalla verifica dell'effettiva presenza a un corso di formazione e dalla correttezza delle registrazioni telematiche, il giudice può disporre l'acquisizione di registri cartacei, documenti interni e informazioni sulle procedure concretamente adottate dall'ente formativo.
- L'ente formativo accreditato che svolge un servizio pubblico è tenuto a collaborare agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo anche se non si è costituito in giudizio, quando l'ordine istruttorio riguarda documenti e modalità organizzative nella sua disponibilità.
- Per valutare la legittimità della mancata ammissione a una prova finale fondata su una soglia minima di frequenza, occorre verificare non solo il dato risultante dalla piattaforma, ma anche le modalità di rilevazione, inserimento e convalida delle presenze e le istruzioni effettivamente comunicate agli interessati.
- La natura perentoria del termine previsto per la convalida telematica della presenza e l'eventuale effetto decadenziale non possono essere dati per presupposti ai fini cautelari senza accertare il contenuto della disciplina applicabile, le modalità operative concretamente seguite e l'informazione resa agli studenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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