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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08389/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007, emessi a carico di un imprenditore agricolo individuale che non aveva presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA. L’Ufficio, sulla base di PVC della Guardia di Finanza e dei dati provenienti da clienti e fornitori, aveva ricostruito ricavi e redditi ritenendo sussistente un’attività d’impresa commerciale, con recuperi a tassazione per reddito d’impresa, IRAP e IVA. Il contribuente aveva contestato gli accertamenti sostenendo che l’attività fosse esclusivamente agricola ex art. 32 TUIR. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi e la CTR aveva rigettato gli appelli dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi trattati congiuntamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 32 TUIR, degli artt. 2135 e 2697 c.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria. In sostanza sosteneva che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la natura agricola dell’attività senza un’analisi circostanziata dei documenti, valorizzando indebitamente la mera disponibilità contrattuale di terreni e dati INPS sui lavoratori; inoltre lamentava che non fosse stata considerata la mancata tenuta delle scritture e la conseguente legittimità dell’accertamento induttivo, nonché l’omessa valutazione dei costi ritenuti di natura commerciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che il ricorso, pur formalmente prospettato come denuncia di violazioni di legge e nullità della motivazione, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La motivazione della CTR è stata giudicata effettiva, logica e completa: il giudice tributario regionale aveva correttamente posto a carico del contribuente l’onere di dimostrare la natura agricola dell’attività, aveva valorizzato la disponibilità di terreni, l’impiego di manodopera e i costi aziendali, oltre alla coerenza tra le fatture di vendita e prodotti agricoli, e aveva rilevato che l’Ufficio si era limitato a contestazioni generiche senza offrire elementi concreti contrari. Il ricorso dell’Agenzia è stato quindi respinto, con conferma della decisione di merito favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • art. 32 TUIR

    Individua il regime di favore per i redditi agrari e agricoli; la natura agricola dell’attività va provata dal contribuente che la invoca come deroga rispetto all’ordinario reddito d’impresa.

  • artt. 55 e 56 TUIR

    Richiamati come base per la qualificazione del reddito d’impresa accertato dall’Ufficio quando l’attività non sia riconducibile al perimetro agricolo.

  • art. 2135 c.c.

    Serve a definire l’attività agricola e il suo perimetro rispetto alle attività commerciali; la Corte ne richiama l’uso nel motivo dell’Agenzia ma non ne amplia il contenuto oltre la distinzione tra attività agricola e commerciale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare la sussistenza del regime agricolo grava sul contribuente che intende avvalersene; la CTR ha correttamente affermato tale riparto probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per la denuncia di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma invocata per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • artt. 1, 2 e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per il regime del processo tributario e il contenuto/motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel motivo di nullità, senza che la Corte ravvisi un vizio corrispondente nella sentenza impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla struttura e alla motivazione della sentenza.

  • art. 274 c.p.c.

    Citato nel motivo, senza rilievo decisivo nella decisione della Corte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il requisito motivazionale della decisione.

  • art. 41 DPR n. 600 del 1973

    Richiamato dall’Agenzia per sostenere la legittimità dell’accertamento in presenza di omessa tenuta delle scritture e di presunzioni anche senza piena attendibilità delle stesse.

  • art. 8-bis, comma 4-bis, DPR n. 322 del 1998

    Richiamato nel racconto dei fatti come base per l’acquisizione dei dati di clienti e fornitori utilizzati nell’accertamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di critica alla sufficienza o attendibilità delle prove, quando il ricorso chieda in sostanza una nuova lettura dei fatti di causa.
  • La censura di motivazione apparente o contraddittoria è infondata quando la sentenza di merito esponga un ragionamento effettivo, coerente e comprensibile, anche se non condiviso dalla parte soccombente.
  • Chi invoca un regime tributario di favore fondato sulla natura agricola dell’attività deve provarne i presupposti; il relativo onere probatorio grava sul contribuente.
  • La prova della natura agricola può essere desunta da un complesso di elementi fattuali coerenti, quali disponibilità di terreni, impiego di manodopera, costi di produzione e corrispondenza tra vendite contestate e prodotti agricoli, purché il giudizio sia complessivo.
  • La contestazione dell’Ufficio deve confrontarsi in modo concreto con le risultanze prodotte dal contribuente; mere deduzioni generiche o richieste di prove indeterminate non sono sufficienti a sovvertire una motivazione di merito logicamente strutturata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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