Sentenza n. 13559/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento del verbale di ammonimento n. -OMISSIS-, adottato dalla Questura di Roma in data 20 aprile 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ammonimento del Questore di Roma volto a prevenire atti persecutori, violenza domestica o di genere nei confronti dell’ex convivente
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale di ammonimento deducendo, in primo luogo, eccesso di potere e difetto di motivazione per la mancata valutazione delle proprie deduzioni, con lesione del diritto di difesa e violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. In secondo luogo, ha dedotto carenza di istruttoria, irragionevolezza, travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe fondato il provvedimento esclusivamente sulle dichiarazioni unilaterali dell’ex convivente, senza verificare adeguatamente i fatti, senza considerare la reale portata delle condotte e senza collocarle nella conflittualità propria della conclusione del rapporto di coppia. Nel corso del giudizio il ricorrente ha contestato anche la paternità degli episodi più gravi indicati nell’esposto, tra cui il danneggiamento dell’autovettura dell’ex convivente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’ammonimento come misura di prevenzione, con funzione cautelare e dissuasiva, diretta a prevenire la reiterazione di condotte persecutorie o violente e non ad accertare in via definitiva la consumazione di un reato. Il presupposto del provvedimento è costituito da un quadro indiziario che renda verosimile, sulla base delle massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori; non è quindi necessaria la prova piena del reato di atti persecutori né il compiuto riscontro della lesione del bene giuridico penalmente tutelato. Nel caso concreto il provvedimento conteneva una motivazione adeguata sia sugli elementi acquisiti durante l’istruttoria sia sul ragionevole convincimento circa la plausibilità e attendibilità delle vicende riferite, idonee a far ritenere attendibile un comportamento persecutorio capace di ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura. È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990: il preavviso di rigetto non richiede una confutazione analitica di ogni osservazione, essendo sufficiente una motivazione finale complessiva e logicamente coerente, purché non introduca elementi nuovi non ricavabili dal preavviso. Inoltre, dal provvedimento risultava che l’Amministrazione aveva considerato la memoria presentata dal destinatario dell’ammonimento. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.
Norme richiamate
art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009
Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.
L’ammonimento è una misura preventiva e dissuasiva adottata sulla base di una valutazione amministrativa degli elementi disponibili; non richiede l’accertamento definitivo di un reato già consumato.
art. 612-bis c.p.
condotte reiterate, minacce o molestie
Le condotte rilevanti ai fini dell’ammonimento sono quelle riconducibili, sul piano sostanziale, alla fattispecie degli atti persecutori, anche se per l’adozione della misura non occorre fornire la prova piena del reato.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto non impone all’Amministrazione una confutazione analitica di tutte le deduzioni dell’interessato; è sufficiente che la motivazione finale dimostri che le osservazioni siano state considerate nel loro complesso e che non vengano introdotti elementi nuovi non enucleabili dal preavviso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore è una misura amministrativa di prevenzione, cautelare e dissuasiva, finalizzata a impedire o scoraggiare la reiterazione di condotte persecutorie o violente, e non costituisce l’accertamento definitivo della responsabilità penale del destinatario.
- Per l’adozione dell’ammonimento non è necessaria la prova piena del reato di atti persecutori né il compiuto riscontro della lesione del bene giuridico penalmente tutelato; è sufficiente un quadro indiziario attendibile che renda verosimile, secondo le massime di esperienza, il compimento di condotte persecutorie idonee a ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l’incolumità o l’alterazione delle abitudini di vita.
- Nel sindacato sull’ammonimento il giudice verifica l’adeguatezza della motivazione e la ragionevolezza dell’istruttoria e della valutazione amministrativa, senza richiedere all’autorità di pubblica sicurezza lo stesso livello di prova necessario per una condanna penale.
- L’obbligo di motivazione conseguente alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impone la confutazione analitica di ciascuna deduzione: è sufficiente una motivazione finale complessiva e logicamente coerente, purché dia conto della considerazione delle osservazioni e non introduca elementi nuovi non ricavabili dal preavviso di rigetto.
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