Cassazione Civile, Ordinanza n. 34261/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di due soci di una S.r.l. che aveva optato per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR, di avvisi di accertamento IRPEF emessi per il 2005, derivanti da un pvc della Guardia di Finanza. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione, in capo ai soci pro quota, maggiore reddito d’impresa non dichiarato dalla società, ritenendo che vi fosse stata sottofatturazione nelle cessioni di alcune unità immobiliari, sulla base di dichiarazioni degli acquirenti, di riscontri sui mutui accesi e di altri elementi indiziari. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 per avere la CTR attribuito valore presuntivo a dichiarazioni degli acquirenti non riscontrate oggettivamente; censura analoga per non avere considerato i preliminari recanti lo stesso prezzo dei rogiti; violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto regola di esperienza che le banche non finanzino mai l’intero valore dell’immobile; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla corrispondenza dei prezzi ai valori OMI; omesso esame di ulteriori elementi a favore della società, tra cui la coincidenza tra preliminari e rogiti e l’inverosimiglianza del pagamento 'in nero' dopo il rogito; violazione dell’art. 2727 c.c. per non avere considerato congiuntamente gli indizi offerti dai contribuenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, il primo, secondo, terzo e sesto motivo: la valutazione del materiale indiziario e della sua gravità, precisione e concordanza spetta al giudice di merito e, nel caso concreto, la CTR aveva descritto un quadro presuntivo idoneo a sorreggere l’accertamento della sottofatturazione, fondato sul maggiore importo dei mutui rispetto ai prezzi dichiarati e sulle dichiarazioni degli acquirenti, ritenuti soggetti attendibili perché disinteressati. Ha inoltre escluso che la sentenza impugnata avesse utilizzato un fatto notorio in modo scorretto, trattandosi invece di una regola di esperienza. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 TUIR
richiamato per spiegare che la società aveva optato per il regime di trasparenza fiscale, con imputazione del reddito ai soci pro quota
art. 2697 c.c.
invocato dai ricorrenti per contestare la ripartizione dell’onere probatorio e il valore della prova presuntiva; la Corte ribadisce che la valutazione delle presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
citato dai ricorrenti in relazione ai poteri probatori del giudice tributario e al valore delle dichiarazioni rese in sede di verifica
art. 115, comma 2, c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione di una regola di esperienza; la Corte esclude che la CTR abbia posto a base della decisione un fatto notorio improprio
art. 2727 c.c.
citato per denunciare un preteso uso scorretto delle presunzioni; la Corte afferma che il giudizio sulla idoneità complessiva degli indizi è riservato al merito
art. 360, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro di ricorso per violazione di legge
art. 360, n. 5, c.p.c.
indicato come parametro di censura per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché sollecitano una rivalutazione del merito
art. 370, primo comma, c.p.c.
richiamato per affermare l’assenza di controricorso, poiché la sola nota di costituzione non equivale a controricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la valutazione sulla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici spetta al giudice di merito; la censura è ammissibile solo se mostra un ragionamento illogico, contraddittorio o giuridicamente errato, non se mira a proporre una diversa lettura dei fatti.
- In materia tributaria, la prova indiziaria può legittimare l’accertamento di maggiori ricavi quando gli elementi acquisiti rendano ragionevolmente probabile il fatto ignoto, anche in presenza di un certo margine di opinabilità.
- Le dichiarazioni di soggetti terzi disinteressati, se corroborate da ulteriori riscontri documentali o fattuali, possono concorrere a fondare il convincimento del giudice sul maggior corrispettivo effettivamente percepito.
- La mancata considerazione di un singolo elemento indiziario non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il giudice di merito ha comunque apprezzato il complesso del materiale probatorio.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito mediante censure formalmente formulate come violazioni di legge o omesso esame, quando la sostanza della doglianza è una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il richiamo a una regola di esperienza è legittimo quando essa sia usata come supporto logico del ragionamento presuntivo e non come surrogato di un fatto notorio privo dei requisiti richiesti.
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