Cassazione Penale, Sentenza n. 22240/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riqualificato i reati ai sensi dell'art. 424 cod. pen. (danneggiamento seguito da incendio) e aveva condannato Panaiia e Pierro per plurimi incendi commessi tra il 9/10/2017 e il 10/11/2017. Le condanne si fondano su un compendio indiziario costituito da videoriprese, tabulati telefonici, servizi di osservazione, intercettazioni ambientali, rilevazioni GPS e confessione parziale captata. Panaiia deduce insufficienza della prova (contestando l'attribuzione dell'uso della Fiat Punto, l'individuazione del conducente e l'interpretazione dei tabulati) e censura la determinazione della pena per continuazione. Pierro contesta la sussistenza del dolo specifico e la propria partecipazione, sostenendo l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare il suo concorso e chiedendo revisione della misura della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure dedotte siano, nella sostanza, tentativi di rivalutazione del compendio indiziario e della motivazione di merito e quindi precluse in sede di legittimità, non essendo state riferite censure di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Sono state confermate le risultanze di merito (valore probatorio combinato di video, tabulati, GPS, intercettazioni e modus operandi), la quantificazione della pena e l'aumento per continuazione ritenuto motivato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 sulla base della sentenza n.186/2000 della Corte Costituzionale.
Norme richiamate
art. 424 cod. pen.
La Corte d'appello ha riqualificato i fatti come danneggiamento seguito da incendio e la Cassazione ha accettato tale ricostruzione di merito, ritenendola sorretta dal compendio indiziario
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere l'assoluzione per insufficienza di prove; la Cassazione ha ritenuto che la deduzione fosse in realtà una richiesta di rivalutazione dei fatti e quindi inammissibile
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il criterio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte segnala che l'introduzione di tale principio non ha modificato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Causa di ricorso relativa alla manifesta illogicità della motivazione; la Corte richiama l'alto standard necessario per ritenere sussistente tale vizio in sede di legittimità
artt. 132 e 133 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi guida per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nel fissare la pena base e gli aumenti, rispettati i criteri normativi
legge 20 febbraio 2006, n. 46
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Ha codificato il principio della condanna "oltre ogni ragionevole dubbio"; la Corte specifica che ciò non autorizza la rivalutazione fattuale in Cassazione se il giudice di merito ha esaminato le alternative
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di condanna al pagamento di una somma equitativa a carico dei ricorrenti in mancanza di elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la rivalutazione dei fatti o la proposta di ricostruzioni alternative se non è dimostrata una mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito
- La prova indiziaria va valutata globalmente: il giudice valuta la certezza e la valenza probatoria dei singoli indizi e poi il loro effetto cumulativo per escludere ragionevoli dubbi
- La mera esistenza di ipotesi alternative, per quanto plausibili, non integra di per sé un vizio se tali alternative sono prive di riscontro concreto nel materiale probatorio
- Le intercettazioni, i tabulati telefonici, riprese video e rilevazioni GPS, se convergenti, possono costituire un compendio indiziario solido e giustificare la condanna anche in assenza di prove dirette
- La determinazione della pena e l'applicazione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se vi è arbitrarietà o palese illogicità
- Per impugnare efficacemente in Cassazione una decisione fondata su indizi occorre documentare specifici vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non limitarsi a contestazioni valutative generiche
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e a una somma equitativa a favore della Cassa, salvo che il ricorso non sia stato proposto senza colpa
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