Sentenza del 31/05/2021 n. 779 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sui redditi - Accertamento sintetico - Biennio di scostamento - Decadenza dell'AF sulle annualità precedenti - Rileva - Illegittimità dell'avviso - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento perché la valutazione dell'ufficio, nella determinazione del reddito presuntivo e nello stabilire lo scostamento rilevante, deve rispettare i limiti della decadenza previsti dall'art. 43. L'accertamento sintetico non può fondarsi anche su dati riferiti a periodi d'imposta precedenti ormai decaduti: uso di tali dati invalida l'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/73: l'Agenzia delle Entrate ha determinato il reddito presuntivo facendo riferimento anche a dati relativi ad annualità precedenti che, secondo il contribuente, erano ormai decadute dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 43 D.P.R. 600/73.
Norme richiamate
art. 38 D.P.R. 600/1973
Stabilisce il procedimento dell'accertamento sintetico; la Corte precisa che la determinazione del reddito presuntivo e la verifica dello scostamento devono essere compiute nel rispetto dei limiti temporali del potere accertatore.
art. 43 D.P.R. 600/1973
Introduce la decadenza del potere di accertamento per annualità precedenti; la Corte afferma che dati riferiti ad annualità decadute non possono essere utilizzati per fondare un accertamento sintetico successivo.
Massime di principio
- Un accertamento sintetico ex art. 38 non può essere fondato, anche parzialmente, su elementi relativi a periodi d'imposta per i quali l'Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento (art. 43); se ciò avviene, l'atto è illegittimo.
- Prima di determinare il reddito presuntivo e il 'biennio di scostamento', l'ufficio deve verificare la sussistenza del potere di accertamento per tutte le annualità utilizzate come base di confronto.
- Il contribuente ha fondate possibilità di successo se dimostra che l'ufficio ha impiegato dati di annualità ormai decadute per calcolare lo scostamento rilevante.
- In situazioni analoghe l'Amministrazione deve limitarsi a utilizzare esclusivamente elementi relativi ad annualità ancora accertabili o a ricercare prove alternative ammissibili; altrimenti l'atto può essere annullato in sede giurisdizionale.
- La regola tutela la certezza dei rapporti tributari e il principio di legalità del potere di accertamento: la valutazione sintetica non può eludere i termini di decadenza prescritti dalla legge.
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