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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06241/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2008, con cui erano stati contestati ricavi non dichiarati e conseguentemente maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni. L'accertamento traeva origine da una verifica fiscale che aveva rilevato, oltre a irregolarità contabili e fatti segnalati all'autorità giudiziaria, ingiustificati accrediti e addebiti sui conti correnti bancari e documentazione extracontabile. In cassazione il contribuente ha dedotto, con un unico motivo, violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2135 e 2214 c.c., dell'art. 10 L. n. 212/2000 e degli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che l'Ufficio avrebbe illegittimamente cumulato, ai fini della determinazione dei ricavi, gli elementi tratti dal brogliaccio extracontabile e le movimentazioni bancarie; ha inoltre invocato l'applicazione anche al piccolo imprenditore e all'imprenditore agricolo dei principi di Corte cost. n. 228/2014. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale, lamentando nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente e per mancata risposta alle censure di extrapetizione e tardività della memoria, nonché per omessa adeguata confutazione dei motivi d'appello dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile la doglianza del contribuente relativa alla pretesa duplicazione dei ricavi, perché nuova rispetto alla sentenza impugnata e comunque diretta a contestare la valutazione delle prove e dei fatti, profilo non deducibile come violazione di legge in cassazione. Ha ritenuto infondata la censura sull'estensione dei principi di Corte cost. n. 228/2014, osservando che la declaratoria di illegittimità costituzionale riguardava i soli lavoratori autonomi e non gli imprenditori agricoli o piccoli imprenditori, oltre al fatto che l'attività di agriturismo svolta dal contribuente integra una distinta attività d'impresa. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la nullità della sentenza della CTR, rilevando che la motivazione, pur sintetica, rendeva percepibile il percorso logico seguito e le ragioni della decisione, sicché non vi era violazione del minimo costituzionale di motivazione; ha anche osservato che la specifica censura di extrapetizione non era stata adeguatamente articolata. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto, a carico del ricorrente principale, il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell'accertamento dei redditi; la Corte esclude che, nel caso concreto, la censura del contribuente possa fondarsi sulla sola rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura agricola dell'attività; la Corte osserva che l'attività di agriturismo è distinta da quella agricola e può cumulare qualifiche imprenditoriali diverse.

  • art. 2214 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione dell'accertamento; non assume rilievo decisivo autonomo nella motivazione della Corte.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Invocato dal ricorrente a sostegno della propria tesi; la Corte non ne trae un principio autonomo nel dispositivo della decisione.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in chiave di illegittimità del trattamento differenziato; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il criterio di determinazione del reddito; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Serve come parametro del motivo principale; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Serve come parametro del motivo incidentale; la Corte ricorda che la nullità per motivazione è configurabile solo se manca il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Agenzia per denunciare vizio della motivazione della sentenza di merito; la Corte non ravvisa nullità.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Agenzia nel ricorso incidentale; non conduce all'accoglimento della censura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia in tema di motivazione della sentenza; la Corte ritiene sufficiente la motivazione della CTR.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è sindacabile in cassazione solo per violazione del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza; nel caso concreto la motivazione è ritenuta sufficiente.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato per affermare la perpetuatio dell'ufficio del difensore nonostante la rinuncia al mandato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente principale.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. 6 ottobre 2014, n. 228

    La Corte ne limita l'ambito ai soli lavoratori autonomi, escludendone l'estensione agli imprenditori agricoli o piccoli imprenditori.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto forma di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La doglianza che prospetti una pretesa duplicazione o errata combinazione di elementi probatori deve risultare dalla sentenza impugnata e non può introdurre per la prima volta in cassazione una questione nuova.
  • La disciplina dell'accertamento bancario ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non può essere estesa in via analogica, sulla base di Corte cost. n. 228/2014, agli imprenditori agricoli o ai piccoli imprenditori, ove la pronuncia costituzionale riguardi espressamente i soli lavoratori autonomi.
  • Chi svolge anche attività di agriturismo non può essere considerato soltanto imprenditore agricolo quando l'attività esercitata integra una distinta attività d'impresa, rilevante ai fini tributari.
  • La motivazione della sentenza è viziata in cassazione solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, o presenti contraddizioni irriducibili o incomprensibilità tale da violare il minimo costituzionale dell'art. 111 Cost.; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
  • Il giudizio di cassazione non è travolto dalla rinuncia al mandato del difensore, operando la perpetuatio dell'ufficio difensivo e l'ultrattività del mandato finché il processo non si esaurisca.
  • In caso di rigetto reciproco dei ricorsi principale e incidentale, le spese possono essere integralmente compensate e, per la parte principale soccombente, può trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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