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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15303/2020 del 17/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La società resistente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di 16.320 euro, oltre accessori. Il titolare della ditta individuale si era opposto deducendo vizi, ma l’opposizione era stata respinta in primo grado per mancata dimostrazione della tempestività della denuncia. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 19 novembre 2015, aveva rigettato l’appello, rilevando anche che le istanze istruttorie relative ai vizi non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: il primo censurava la gestione delle istanze istruttorie, anche in relazione alla riserva assunta dalla Corte territoriale; il secondo contestava che le istanze fossero state considerate rinunciate per mancata reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni, sostenendo che la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo e le deduzioni in comparsa conclusionale valessero a richiamarle; il terzo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, riproponendo le questioni dei primi due motivi. Il 17 ottobre 2019, dopo che la società resistente era stata dichiarata fallita il 9 maggio 2019, il ricorrente depositava rinuncia al ricorso, riferendo di avere raggiunto con la curatela un accordo transattivo con reciproca rinuncia ai giudizi pendenti e compensazione delle spese, e dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia non ha prodotto l’estinzione del processo perché non era stata notificata alla controparte costituita e non risultava depositata copia dell’accordo transattivo. Ai fini della soccombenza virtuale sulle spese, la Corte ha ritenuto che le istanze istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dovessero considerarsi rinunciate: la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo non costituiva richiamo implicito e le deduzioni in comparsa conclusionale non superavano la rinuncia. Il terzo motivo non apportava elementi ulteriori, riproponendo le questioni già esaminate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.100 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi di 200 euro e accessori di legge. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché la rinuncia al ricorso non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità cui si applica tale misura.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Quanto al raddoppio del contributo unificato, va ribadito che, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il ricorso per cassazione è rinunciato: la disposizione riguarda soltanto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Quanto al raddoppio del contributo unificato, va ribadito che, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.

    La norma che ha introdotto il raddoppio del contributo unificato, letto con l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, non estende l’obbligo al caso di rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, produce l’effetto tipico dell’estinzione soltanto se notificata alla controparte costituita; se tale notifica manca, la rinuncia manifesta comunque il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Le istanze istruttorie non reiterate in sede di precisazione delle conclusioni si considerano rinunciate, senza necessità di accertare la volontà della parte; una richiesta generica di accoglimento della domanda o di revoca del decreto ingiuntivo non vale come richiamo implicito delle istanze, né la loro successiva ripresa in comparsa conclusionale supera la rinuncia.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura eccezionale soggetta a interpretazione stretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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