Cassazione Penale, Sentenza n. 12519/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sassari che ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso un presunto provvedimento del 25/11 in cui sarebbe stata respinta in udienza la richiesta orale di revoca dell'obbligo di dimora. Indri sostiene che la richiesta di revoca era stata formulata e che il successivo provvedimento del giudice, richiamando esigenze cautelari e un precedente provvedimento del 28/10, dimostrerebbe che la misura cautelare fosse stata comunque decisa, rendendo illegittima l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Dalla lettura integrale del verbale d'udienza emerge che la richiesta di revoca non fu formalizzata: il giudice invitò il difensore a depositarla per iscritto e il difensore acconsentì; il provvedimento verbalizzato immediatamente dopo riguardava invece esclusivamente la richiesta di sospensione con messa alla prova e non la revoca della misura cautelare. Il richiamo, nella motivazione, alle esigenze cautelari e a un precedente provvedimento de libertate è stato ritenuto un passaggio argomentativo ai fini del rigetto della messa alla prova (per mancata prognosi di astensione da futuri reati). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regola l'appello contro le ordinanze; qui è stata invocata per contestare la dichiarazione di inammissibilità dell'appello cautelare, ma il giudice ha ritenuto che non fosse stato emesso un provvedimento impugnabile in quell'occasione.
art. 464-quater cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito della prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati per l'ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova; il Tribunale ha ritenuto che tale requisito non fosse soddisfatto, giustificando così il rigetto della messa alla prova.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di euro 3.000.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione della colpa del proponente in caso di inammissibilità del ricorso; qui utilizzata per motivare la mancata esclusione della responsabilità del ricorrente e la conseguente condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le istanze formulate oralmente in udienza si considerano non formalizzate se il giudice invita il difensore a depositarle per iscritto e il difensore acconsente; in tal caso non sussiste un provvedimento appellabile relativo a quella richiesta orale.
- Un provvedimento verbalizzato subito dopo l'udienza deve essere interpretato in base al suo dispositivo e al contenuto del verbale: riferimenti a esigenze cautelari nella motivazione non implicano automaticamente una decisione sulla misura cautelare se il dispositivo riguarda altra istanza (es. messa alla prova).
- Per la messa alla prova è determinante la prognosi di astensione da future condotte delittuose (art. 464-quater c.p.p.); la mancata valutazione favorevole di tale prognosi giustifica il rigetto dell'istanza.
- L'appello cautelare è ammissibile solo se esiste un provvedimento cautelare formale impugnabile; l'assenza di un provvedimento specifico rende l'appello inammissibile.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è importante valutare il pregio dell'impugnazione prima di proporla.
- Conservare e utilizzare il verbale d'udienza è essenziale: la trascrizione delle parole del giudice e del difensore è prova primaria per dimostrare se una richiesta è stata effettivamente formalizzata o se si è rinunciato a formalizzarla.
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