Sentenza n. 1496/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, nota integrativa e successivo riesame negativo della richiesta di assegnazione di uno stallo di sosta riservato e personalizzato per persona con disabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori della beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, nell’interesse della figlia minore, riconosciuta persona con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e con gravi limitazioni della capacità di deambulazione, hanno chiesto al Comune l’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992. Il Comune ha inizialmente respinto l’istanza ritenendo che la zona non fosse ad alta densità di traffico, che la minore non fosse titolare di patente e che lo stallo personalizzato fosse destinato principalmente al disabile conducente. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche una nota integrativa del diniego e il successivo provvedimento di riesame, adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare, con il quale il Comune ha confermato il diniego sulla base dell’asserita assenza di alta densità di traffico. I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione dell’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992, l’irragionevolezza della distinzione tra disabile conducente e disabile trasportato, l’irrilevanza della presenza di stalli generici o di parcheggi a pagamento utilizzabili gratuitamente dai titolari di contrassegno, l’inadeguatezza dell’istruttoria sulla viabilità, l’integrazione postuma della motivazione, la violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché l’elusione dell’ordinanza cautelare. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per la notificazione presso la sede dell’amministrazione anziché presso il procuratore costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione processuale del Comune, ritenendo la notificazione dei motivi aggiunti nulla ma non inesistente e comunque sanata dalla costituzione dell’amministrazione e dalle sue controdeduzioni, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo. Nel merito, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando tutti gli atti impugnati e imponendo al Comune di pronunciarsi nuovamente sull’istanza conformandosi alla sentenza. Il Collegio ha ritenuto non controversi sia il requisito delle particolari condizioni di invalidità sia la mancanza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile. La questione decisiva riguardava la qualificazione della zona come area ad alta densità di traffico. Il Comune non poteva fondare il diniego sul solo richiamo a un Piano Urbano del Traffico risalente al 1999, ma doveva verificare le condizioni attuali e concrete della viabilità, considerando la collocazione della zona vicino alle principali arterie cittadine, scuole, uffici e locali commerciali. Anche il successivo monitoraggio della Polizia Locale è stato ritenuto incoerente: l’asserita assenza di criticità risultava smentita dalla documentazione fotografica, dalle sanzioni per violazioni della sosta e dalla mancata considerazione dei picchi di congestione negli orari di ingresso e uscita dalle scuole e dai servizi circostanti. La disponibilità occasionale di stalli generici per disabili non garantisce al residente la possibilità continuativa di parcheggiare vicino alla propria abitazione e non costituisce alternativa equivalente allo stallo personalizzato. Il giudice ha inoltre escluso che l’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 distingua tra disabile conducente e disabile trasportato, non ravvisando nella norma alcun limite funzionale di tale natura. Accertata la densità veicolare, il diniego potrebbe essere giustificato soltanto da comprovate e prevalenti ragioni di sicurezza stradale o da un’impossibilità tecnica, non dimostrate nel caso concreto. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 381, comma 5, d.P.R. n. 495/1992
[n]ei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne [...] Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
L’assegnazione dello stallo personalizzato presuppone la presenza di particolari condizioni di invalidità, l’assenza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile e la collocazione in una zona ad alta densità di traffico. La discrezionalità comunale è limitata alla verifica concreta delle condizioni di viabilità e sicurezza e di eventuali impossibilità tecniche. La norma non distingue tra disabile conducente e disabile trasportato e la mera presenza di stalli generici o di parcheggi a pagamento utilizzabili gratuitamente non costituisce, di per sé, alternativa satisfattiva.
art. 3, comma 3, legge n. 104/1992
condizione di disabilità grave
La condizione di disabilità grave della minore è stata considerata coerente con il requisito delle particolari condizioni di invalidità richiesto dall’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992.
art. 43 c.p.a.
La notificazione dei motivi aggiunti effettuata presso la sede dell’amministrazione anziché presso il procuratore costituito è stata ritenuta nulla, ma il vizio è stato sanato dalla costituzione dell’amministrazione e dalle sue difese.
art. 170 c.p.c.
Richiamato in relazione alla regola della notificazione degli atti processuali presso il procuratore costituito; la violazione ha determinato nullità e non inesistenza della notificazione.
art. 21-octies l. 241/1990
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute della minore.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- L’assegnazione di uno stallo di sosta personalizzato ai sensi dell’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 richiede la compresenza di particolari condizioni di invalidità, dell’assenza di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile e della collocazione della zona in un’area ad alta densità di traffico.
- La nozione di zona ad alta densità di traffico non può essere definita in modo astratto e uniforme, ma deve essere valutata dall’amministrazione con riferimento alle concrete caratteristiche della realtà locale e alle condizioni attuali della viabilità; il mero richiamo a un piano del traffico risalente non è sufficiente.
- La discrezionalità del Comune nell’assegnazione dello stallo personalizzato è limitata alla verifica concreta di eventuali prevalenti esigenze di sicurezza stradale o di impossibilità tecnica, che devono risultare da un’istruttoria specifica e da una motivazione coerente.
- La disponibilità di stalli generici per disabili o la possibilità di sostare gratuitamente su parcheggi a pagamento non costituisce, di per sé, un’alternativa equivalente allo stallo personalizzato, poiché non garantisce al disabile residente la disponibilità continuativa di un posto vicino alla propria abitazione.
- L’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 non limita l’agevolazione al disabile conducente e non consente di negare lo stallo personalizzato per il solo fatto che il beneficiario sia minore o sia trasportato da terzi.
- La notificazione dei motivi aggiunti presso la sede dell’amministrazione anziché presso il procuratore costituito è affetta da nullità, non da inesistenza, e il vizio è sanato dalla costituzione dell’amministrazione che abbia svolto effettive difese sull’atto.
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