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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 99/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

ESPOSITO è stato condannato per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002: nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrebbe falsamente attestato le proprie condizioni reddituali omettendo di dichiarare la titolarità di 71 beni mobili registrati (autoveicoli). In Cassazione il difensore ha proposto tre motivi: (1) errore di diritto e interpretazione degli artt. 79 e 95 d.P.R. 115/2002 sostenendo che la dichiarazione riguarda solo il reddito complessivo e non l'obbligo di elencare beni mobili registrati; (2) vizio di motivazione sulla rilevanza penale dell'omissione; (3) vizio motivazionale circa la qualificazione della recidiva, contestando l'assenza di una specifica valutazione della pericolosità sociale e del nesso tra precedenti e fatto attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha rigettato i primi due motivi: ha ritenuto che l'omissione possa integrare il reato quando riguarda dati rilevanti per la valutazione delle condizioni di reddito (inclusi redditi non dichiarati o di provenienza illecita, valutabili anche con presunzioni come il tenore di vita), e ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui la mancata indicazione dei 71 automezzi era rilevante e compatibile con l'ipotesi di redditi occultati tramite intestazioni fittizie. Ha invece accolto il terzo motivo: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla ritenuta recidiva perché i giudici del merito non hanno fornito specifica motivazione che dimostri la significativa prosecuzione del processo delinquenziale rispetto ai precedenti; la Corte ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame sulla recidiva. Il resto della condanna è stato dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 115/2002, art. 95

    Prevede il reato per false attestazioni o omissioni nelle dichiarazioni rese per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; integrato quando le false indicazioni o omissioni riguardino dati di fatto rilevanti ai fini della sussistenza delle condizioni di reddito.

  • d.P.R. 115/2002, art. 79

    Disciplina la dichiarazione sostitutiva delle condizioni di reddito per l'ammissione al patrocinio; la Corte individua in essa l'obbligo di attestare la sussistenza delle condizioni reddituali e la determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione.

  • d.P.R. 115/2002, art. 76

    Stabilisce le modalità di determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione; la giurisprudenza considera rilevanti anche componenti di reddito non tassate o di provenienza illecita.

  • art. 2739 c.c.

    Consente l'uso delle presunzioni semplici (es. tenore di vita) per accertare l'esistenza di redditi e risorse non dichiarate; richiamato come mezzo probatorio per inferire redditi da elementi esteriori.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri (es. gravità del fatto, personalità, antecedenti) per la determinazione della pena e per valutare la pericolosità sociale; utilizzato come riferimento per valutare se la recidiva denoti una perdurante inclinazione al delitto.

  • art. 624 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale quando il ricorso è rigettato nel resto; applicata qui per rendere definitiva la condanna eccetto per la questione della recidiva.

Massime di principio

  • L'omissione nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato è penalmente rilevante se concerne dati utili a valutare le condizioni reddituali effettive, comprese risorse non tassate o di provenienza illecita.
  • Non è sufficiente affermare l'irrilevanza formale di una voce (es. beni mobili registrati): va valutato il nesso tra quella voce e la capacità economica complessiva dell'istante (tenore di vita, presunzioni probatorie).
  • La distinzione tra revoca del beneficio amministrativo e integrazione del reato penale è importante: la revoca richiede presupposti specifici e limiti diversi; il reato si configura quando la falsità o omissione riguarda dati rilevanti per il giudizio sulla sussistenza del diritto al patrocinio.
  • Quando si deduce la mancata conoscenza di intestazioni fittizie, la difesa deve offrire prove positive della incapacità di disporre dei beni o della falsità degli atti; l'assenza di tali elementi rende difficile scalfire le presunzioni del giudice.
  • La qualificazione della recidiva richiede motivazione specifica: il giudice deve spiegare in che misura i precedenti denotano una perdurante inclinazione criminale e la relazione tra i fatti passati e l'evento storico oggetto del processo; l'omessa o generica motivazione comporta annullamento sul punto.

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